Art. 7. Disciplina degli scarichi delle acque reflue 1. Allo smaltimento delle acque reflue derivanti dalle strutture di cui al presente regolamento, i gestori provvedono in conformita' alle disposizioni vigenti in materia di scarichi provenienti da insediamenti civili, previo ottenimento della prescritta autorizzazione, da richiedere agli organi competenti ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unita' operativa di microbiologia). 2. In attuazione dell'art. 2 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, laddove, in relazione alla natura dei luoghi, l'allacciamento alla pubblica fognatura gia' esistente non risulti giustificato perche' non presenta vantaggi dal punto di vista ambientale o perche' comporta costi eccessivi, e' possibile prevedere sistemi individuali di trattamento che permettano, comunque, il raggiungimento di un idoneo livello di protezione ambientale, utilizzando, a tale scopo, qualora si accerti che non si avranno ripercussioni negative sull'ambiente, anche sistemi tecnici di trattamento meno incisivi rispetto a quelli individuati dalla legge regionale 24 agosto 1982, n. 59 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento). 3. I limiti di accettabilita' per gli scarichi di cui al comma 2 sono definiti dalla Regione nell'ambito del piano regionale di risanamento delle acque, in relazione alla vulnerabilita' delle risorse idriche e dei suoli, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, in legge 17 maggio 1995, n. 172. 4. Nelle more della revisione del piano regionale di risanamento delle acque, la Giunta regionale autorizza le deroghe alle tabelle allegate alla L.R. 59/1982, nei limiti stabiliti dall'art. 1 della legge 172/1995, fissando di volta in volta i limiti di accettabilita' in relazione alla effettiva vulnerabilita' dell'ambiente. 5. Le richieste di autorizzazione devono essere corredate da idonea documentazione tecnica contenente: a) indicazione della tipologia dello scarico, con precisazione della quantita', espressa in mc/giorno e litri/secondo, della qualita' e dell'ubicazione dello stesso, con indicazione del recapito (acqua superficiale, suolo o sottosuolo); b) indicazione dei parametri per i quali si richiede la deroga, ai sensi della tabella, A allegata alla legge 319/1976 o delle tabelle allegate alla L.R. 59/1982, nonche' dei relativi valori; c) relazione tecnico-descrittiva contenente le indicazioni atte a dimostrare che lo scarico da autorizzare in deroga non comporta pregiudizio alla qualita' del corpo idrico ricettore o del suolo o del sottosuolo, nonche' inconvenienti di carattere igienico-sanitario. Nel caso in cui sia previsto il convogliamento dello scarico sul suolo o nel sottosuolo deve essere presentata, altresi', tutta la documentazione prevista dall'allegato 5 alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).