Art. 8.
              Abbattimento di barriere architettoniche
 
  1.  Le  strutture  di  cui  agli  art. 2, 3, comma 1, lett. a), e 4
devono risultare conformi alle normative statali e regionali  vigenti
in  materia di eliminazione di barriere architettoniche, per favorire
la vita di relazione delle persone disabili, ed almeno uno dei  bagni
completi deve essere accessibile ed attrezzato allo scopo.
  2.  Alle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), e ai posti
tappa  escursionistici,  o  dortoirs,  non  raggiungibili  attraverso
strada  rotabile  o  mezzi  meccanici  di  risalita  quali  funivie e
seggiovie, ad esclusione delle sciovie, laddove  per  la  natura  dei
luoghi  non  fosse  possibile  la  realizzazione delle opere previste
dalle disposizioni vigenti in materia  di  eliminazione  di  barriere
architettoniche,  per  favorire  la  vita  di relazione delle persone
disabili, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 5,  e
all'art.  7  della legge regionale 4 settembre 1995, n. 42 (Norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la  vita
di relazione delle persone disabili).
  3.  Le  disposizioni vigenti in materia di eliminazione di barriere
architettoniche per favorire  la  vita  di  relazione  delle  persone
disabili  non si applicano alle strutture di cui all'art. 3, comma 1,
lett.  e).
  4. Alle strutture di cui all'art. 5 si  applicano  le  disposizioni
vigenti per le civili abitazioni.