Art. 8. Abbattimento di barriere architettoniche 1. Le strutture di cui agli art. 2, 3, comma 1, lett. a), e 4 devono risultare conformi alle normative statali e regionali vigenti in materia di eliminazione di barriere architettoniche, per favorire la vita di relazione delle persone disabili, ed almeno uno dei bagni completi deve essere accessibile ed attrezzato allo scopo. 2. Alle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), e ai posti tappa escursionistici, o dortoirs, non raggiungibili attraverso strada rotabile o mezzi meccanici di risalita quali funivie e seggiovie, ad esclusione delle sciovie, laddove per la natura dei luoghi non fosse possibile la realizzazione delle opere previste dalle disposizioni vigenti in materia di eliminazione di barriere architettoniche, per favorire la vita di relazione delle persone disabili, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, e all'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 42 (Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili). 3. Le disposizioni vigenti in materia di eliminazione di barriere architettoniche per favorire la vita di relazione delle persone disabili non si applicano alle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lett. e). 4. Alle strutture di cui all'art. 5 si applicano le disposizioni vigenti per le civili abitazioni.