(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 20 del 29 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 6 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 (Norme sullo stato giuridico del personale direttivo e docente e sugli organi collegiale delle scuole materne dipendenti dalla Regione), gia' modificato dalle leggi regionali 19 gennaio 1979, n. 2, e 15 giugno 1983, n. 57, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. (Regolamento del personale direttivo e docente). - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione e' disciplinato dalla legge regionale 17 aprile 1990, n. 14 (Ruolo regionale degli ispettori tecnici e norme in materia di reclutamento del personale direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche regionali). 2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 60 (Assunzione in ruolo, trasferimenti e riammissione in servizio del personale direttivo delle istituzioni scolastiche regionali), ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo delle scuole materne dipendenti dalla Regione sono ammessi i docenti di scuola materna e di scuola elementare che abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato e siano forniti di una delle lauree determinate dal bando di concorso o di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica. 3. Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al comma 2, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli delle scuole materne ed elementari coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli".