Art. 3.
                    Composizione e funzionamento
 
  1.  La  Commissione  e'  composta  da  sette  componenti effettivi,
nominati dal Presidente del Consiglio regionale su  designazione  dei
Presidenti dei Gruppi consiliari. Ai lavori della Commissione possono
partecipare senza diritto di voto i Presidenti dei Gruppi consiliari.
  2. Le decisioni della Commissione sono adottate con l'intervento di
almeno  la  meta'  dei propri componenti e a maggioranza assoluta dei
presenti.
  3.  La  Commissione  elegge  nel  suo  seno   un   Presidente,   un
Vicepresidente ed un Segretario.
  4.  A  norma  del  terzo  comma dell'articolo 24 dello Statuto, gli
amministratori ed i dipendenti della Regione e degli enti, aziende ed
agenzie regionali hanno l'obbligo di rispondere alle richieste  della
Commissione  e  di  esibire  tutti  gli  atti  e  i documenti in loro
possesso, anche in esenzione al segreto d'ufficio.
  5. A norma del quarto  comma  dell'articolo  24  dello  Statuto,  i
commissari  e  i  Presidenti dei Gruppi consiliari che partecipano ai
lavori della Commissione ai sensi  del  comma  i  sono  vincolati  al
segreto istruttorio.
  6.  La Commissione riferisce periodicamente al Consiglio regionale,
almeno ogni quattro mesi a  partire  dalla  data  di  insediamento  e
trasmette  al Consiglio regionale una relazione conclusiva al termine
dei propri lavori.