Art. 3. Composizione e funzionamento 1. La Commissione e' composta da sette componenti effettivi, nominati dal Presidente del Consiglio regionale su designazione dei Presidenti dei Gruppi consiliari. Ai lavori della Commissione possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti dei Gruppi consiliari. 2. Le decisioni della Commissione sono adottate con l'intervento di almeno la meta' dei propri componenti e a maggioranza assoluta dei presenti. 3. La Commissione elegge nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario. 4. A norma del terzo comma dell'articolo 24 dello Statuto, gli amministratori ed i dipendenti della Regione e degli enti, aziende ed agenzie regionali hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della Commissione e di esibire tutti gli atti e i documenti in loro possesso, anche in esenzione al segreto d'ufficio. 5. A norma del quarto comma dell'articolo 24 dello Statuto, i commissari e i Presidenti dei Gruppi consiliari che partecipano ai lavori della Commissione ai sensi del comma i sono vincolati al segreto istruttorio. 6. La Commissione riferisce periodicamente al Consiglio regionale, almeno ogni quattro mesi a partire dalla data di insediamento e trasmette al Consiglio regionale una relazione conclusiva al termine dei propri lavori.