Art. 4.
                    Comitato tecnico scientifico
 
  1.  La  Commissione  si  avvale  di un comitato tecnico scientifico
formato da esperti nelle materie di diritto  amministrativo,  finanza
pubblica,   analisi   dei   costi,   urbanistica,  ecologia,  calcolo
statistico.  I componenti sono nominati su proposta della Commissione
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
  2. Per l'affidamento dell'incarico agli esperti di cui al  comma  1
si applica la legge regionale 25 gennaio 1973, n. 5.