Art. 4. Comitato tecnico scientifico 1. La Commissione si avvale di un comitato tecnico scientifico formato da esperti nelle materie di diritto amministrativo, finanza pubblica, analisi dei costi, urbanistica, ecologia, calcolo statistico. I componenti sono nominati su proposta della Commissione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 2. Per l'affidamento dell'incarico agli esperti di cui al comma 1 si applica la legge regionale 25 gennaio 1973, n. 5.