Art. 10.
             Procedura per la formazione ed approvazione
 
  1. La Regione stipula  con  ognuna  delle  Province,  dopo  che  le
medesime  abbiano consultato i Comuni in cui si svolgono i servizi di
linea urbani, un protocollo d'intesa al fine di definire  i  rapporti
che  intercorrono  tra  le  esigenze  di trasporto pubblico locale di
rilevanza  per  il  territorio  provinciale  e  le  necessita'  della
programmazione  complessiva  dei  servizi a livello regionale, tenuto
conto  del   diritto   alla   mobilita'   delle   persone   e   della
razionalizzazione  ed  efficacia  della  spesa. I protocolli d'intesa
costituiscono  quadro  di  riferimento  per  la  stesura  del   Piano
regionale.
  2.  Il  Piano  regionale  e'  predisposto dalla Direzione regionale
della viabilita' e dei  trasporti,  sentita  la  Direzione  regionale
della pianificazione territoriale. Ai fini della individuazione delle
unita'  di  gestione  e  dei  relativi  costi  da  inserire nel Piano
regionale,  tenuto  conto  anche  delle  previsioni  dei   protocolli
d'intesa  di  cui  al  comma  1, e' istituito un gruppo di lavoro con
deliberazione  della  Giunta  regionale  su  proposta  dell'Assessore
regionale  alla  viabilita'  e  trasporti.  Il  gruppo  di  lavoro e'
composto dall'Assessore regionale  alla  viabilita'  e  trasporti  in
qualita'  di  Presidente,  dal  Direttore  del Servizio del trasporto
pubblico locale in qualita'  di  Vicepresidente,  da  due  funzionari
regionali,  dagli  Assessori  provinciali ai trasporti e da uno o due
funzionari o esperti per ciascuna Provincia. Le Province designano  i
propri   rappresentanti   entro   quindici   giorni  dalla  richiesta
dell'Amministrazione regionale. Trascorso inutilmente tale termine si
procede alla costituzione  del  gruppo  di  lavoro  indipendentemente
dalla  designazione  delle  Province. In caso di disaccordo nel corso
dei  lavori  del  gruppo  di  lavoro   decide   il   Presidente.   La
partecipazione al gruppo di lavoro non prevede alcun compenso.
  3.  La Regione, d'intesa con le Province, promuove la stipulazione,
nelle more dell'approvazione del Piano regionale, di un protocollo di
intesa con le Ferrovie  dello  Stato  S.p.A.  e  le  attuali  aziende
concessionarie di servizio di linea per una migliore integrazione tra
servizi pubblici locali di trasporto.
  4.  In  sede di prima applicazione, i protocolli d'intesa di cui al
comma 1 sono approvati dalla  Giunta  regionale  e  dalla  rispettiva
Giunta  provinciale  entro  due  mesi  dall'entrata  in  vigore della
presente legge. Trascorso  inutilmente  tale  termine,  si  prescinde
dagli   stessi  e  si  procede  alla  stesura  del  Piano  regionale.
Quest'ultimo e' approvato, entro 180 giorni  dall'entrata  in  vigore
della  presente  legge,  con deliberazione della Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore alla viabilita' e  trasporti,  previo  parere
del  Comitato  regionale  per  il  trasporto  pubblico  locale di cui
all'articolo 12. Sul progetto di  piano  e'  sentita  la  Commissione
consiliare competente.
  5.  Il  Piano  regionale  puo'  essere  modificato  o integrato per
sopravvenute ragioni di necessita' o  convenienza,  a  seguito  della
stipulazione  di nuovi protocolli d'intesa, con le procedure indicate
dall'articolo 11 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.
 
                             Sezione II
                        Piani per il traffico