Art. 10. Procedura per la formazione ed approvazione 1. La Regione stipula con ognuna delle Province, dopo che le medesime abbiano consultato i Comuni in cui si svolgono i servizi di linea urbani, un protocollo d'intesa al fine di definire i rapporti che intercorrono tra le esigenze di trasporto pubblico locale di rilevanza per il territorio provinciale e le necessita' della programmazione complessiva dei servizi a livello regionale, tenuto conto del diritto alla mobilita' delle persone e della razionalizzazione ed efficacia della spesa. I protocolli d'intesa costituiscono quadro di riferimento per la stesura del Piano regionale. 2. Il Piano regionale e' predisposto dalla Direzione regionale della viabilita' e dei trasporti, sentita la Direzione regionale della pianificazione territoriale. Ai fini della individuazione delle unita' di gestione e dei relativi costi da inserire nel Piano regionale, tenuto conto anche delle previsioni dei protocolli d'intesa di cui al comma 1, e' istituito un gruppo di lavoro con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla viabilita' e trasporti. Il gruppo di lavoro e' composto dall'Assessore regionale alla viabilita' e trasporti in qualita' di Presidente, dal Direttore del Servizio del trasporto pubblico locale in qualita' di Vicepresidente, da due funzionari regionali, dagli Assessori provinciali ai trasporti e da uno o due funzionari o esperti per ciascuna Provincia. Le Province designano i propri rappresentanti entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione regionale. Trascorso inutilmente tale termine si procede alla costituzione del gruppo di lavoro indipendentemente dalla designazione delle Province. In caso di disaccordo nel corso dei lavori del gruppo di lavoro decide il Presidente. La partecipazione al gruppo di lavoro non prevede alcun compenso. 3. La Regione, d'intesa con le Province, promuove la stipulazione, nelle more dell'approvazione del Piano regionale, di un protocollo di intesa con le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le attuali aziende concessionarie di servizio di linea per una migliore integrazione tra servizi pubblici locali di trasporto. 4. In sede di prima applicazione, i protocolli d'intesa di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale e dalla rispettiva Giunta provinciale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, si prescinde dagli stessi e si procede alla stesura del Piano regionale. Quest'ultimo e' approvato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla viabilita' e trasporti, previo parere del Comitato regionale per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 12. Sul progetto di piano e' sentita la Commissione consiliare competente. 5. Il Piano regionale puo' essere modificato o integrato per sopravvenute ragioni di necessita' o convenienza, a seguito della stipulazione di nuovi protocolli d'intesa, con le procedure indicate dall'articolo 11 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52. Sezione II Piani per il traffico