Art. 11.
                      Piani urbani del traffico
         e piani del traffico per la viabilita' extraurbana
 
  1.  I  piani  urbani  del  traffico  e  i piani del traffico per la
viabilita'  extraurbana  previsti  dall'articolo   36   del   decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 17
del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono redatti anche
tenendo conto delle finalita' e degli standard  contenuti  nel  Piano
regionale.
  2. Per le citta' capoluogo di provincia i piani urbani del traffico
di  cui  al  comma 1 costituiscono piano comunale di settore ai sensi
dell'articolo 34 della legge regionale 52/1991.
  3. Nell'analisi e nella programmazione del traffico, i piani di cui
al comma 1 devono integrarsi con i piani degli orari  degli  esercizi
commerciali  e  dei  servizi  pubblici,  di cui all'articolo 28 della
legge regionale 24 giugno 1993, n. 49.
  4. I piani per il traffico in vigore sono adeguati alle indicazioni
del Piano regionale entro 6 mesi dalla sua approvazione.
  5. Per gli aspetti inerenti alle finalita' e agli standard  di  cui
al   comma   1,   i   piani   urbani   del  traffico  sono  approvati
dall'Amministrazione provinciale competente per territorio.