Art. 11. Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilita' extraurbana 1. I piani urbani del traffico e i piani del traffico per la viabilita' extraurbana previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono redatti anche tenendo conto delle finalita' e degli standard contenuti nel Piano regionale. 2. Per le citta' capoluogo di provincia i piani urbani del traffico di cui al comma 1 costituiscono piano comunale di settore ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 52/1991. 3. Nell'analisi e nella programmazione del traffico, i piani di cui al comma 1 devono integrarsi con i piani degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, di cui all'articolo 28 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49. 4. I piani per il traffico in vigore sono adeguati alle indicazioni del Piano regionale entro 6 mesi dalla sua approvazione. 5. Per gli aspetti inerenti alle finalita' e agli standard di cui al comma 1, i piani urbani del traffico sono approvati dall'Amministrazione provinciale competente per territorio.