Art. 13.
                            Composizione
 
  1. Il Comitato regionale e' composto da:
   a)  l'Assessore  alla  viabilita'  e  trasporti  con  funzioni  di
Presidente;
   b)  il  Direttore  regionale  della viabilita' e dei trasporti con
funzioni di Vicepresidente;
   c) il Direttore del Servizio del trasporto pubblico locale;
   d) i Presidenti, o loro delegati, delle Province;
   e)  i  Sindaci,  o  loro  delegati,  dei Comuni in cui si svolgono
servizi di linea urbana;
   f) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni regionali di
categoria delle aziende concessionarie di trasporto pubblico locale;
   g) un rappresentante per ciascuna delle  organizzazioni  sindacali
confederali  dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative a livello
nazionale, fino ad un massimo di tre;
   h)  un  rappresentante  dell'Ufficio  provinciale  del   capoluogo
regionale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
   i)  un rappresentante dell'Ufficio trasporto locale delle Ferrovie
dello Stato S.p.A.;
   l) un rappresentante delle associazioni dei disabili.
  2. Possono partecipare alle riunioni del  Comitato  i  Sindaci  dei
Comuni interessati.
  3.  Le funzioni di segretario o di segretario sostituto sono svolte
da un dipendente  del  Servizio  del  trasporto  pubblico  locale  di
qualifica non inferiore a segretario.