Art. 13. Composizione 1. Il Comitato regionale e' composto da: a) l'Assessore alla viabilita' e trasporti con funzioni di Presidente; b) il Direttore regionale della viabilita' e dei trasporti con funzioni di Vicepresidente; c) il Direttore del Servizio del trasporto pubblico locale; d) i Presidenti, o loro delegati, delle Province; e) i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni in cui si svolgono servizi di linea urbana; f) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni regionali di categoria delle aziende concessionarie di trasporto pubblico locale; g) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, fino ad un massimo di tre; h) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del capoluogo regionale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; i) un rappresentante dell'Ufficio trasporto locale delle Ferrovie dello Stato S.p.A.; l) un rappresentante delle associazioni dei disabili. 2. Possono partecipare alle riunioni del Comitato i Sindaci dei Comuni interessati. 3. Le funzioni di segretario o di segretario sostituto sono svolte da un dipendente del Servizio del trasporto pubblico locale di qualifica non inferiore a segretario.