Art. 14. Funzionamento 1. Il Comitato regionale dura in carica cinque anni ed e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale alla viabilita' e trasporti. Con la stessa procedura si provvede alla sostituzione dei delegati di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 13, nonche' alla sostituzione dei componenti di cui alle lettere f), g), h), i) ed l) del medesimo comma 1 che per qualsiasi motivo abbiano cessato di far parte del Comitato regionale. 2. Le riunioni del Comitato regionale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. 3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla viabilita' e trasporti, approva il regolamento per il funzionamento del Comitato regionale. 4. Gli oneri per il funzionamento del Comitato regionale fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.