Art. 14.
                            Funzionamento
 
  1.  Il  Comitato  regionale  dura  in  carica  cinque  anni  ed  e'
costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale,  previa
deliberazione  della  Giunta  medesima,  su  proposta  dell'Assessore
regionale alla viabilita' e trasporti. Con  la  stessa  procedura  si
provvede  alla sostituzione dei delegati di cui alle lettere d) ed e)
del  comma  1  dell'articolo  13,  nonche'  alla   sostituzione   dei
componenti  di  cui  alle  lettere  f), g), h), i) ed l) del medesimo
comma 1 che per qualsiasi motivo abbiano cessato  di  far  parte  del
Comitato regionale.
  2.  Le  riunioni del Comitato regionale sono valide con la presenza
della  maggioranza  dei  suoi  componenti.  Le   deliberazioni   sono
approvate  con  il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In
caso di parita' prevale il voto del Presidente.
  3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore  regionale  alla
viabilita'  e  trasporti, approva il regolamento per il funzionamento
del Comitato regionale.
  4. Gli oneri per il  funzionamento  del  Comitato  regionale  fanno
carico  al  capitolo  150  dello  stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno
1997  ed  ai  corrispondenti  capitoli  di  bilancio  per  gli   anni
successivi.