Art. 15.
                   Assegnazione delle concessioni
 
  1.  I  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  sono  affidati  in
concessione per la durata di dieci anni. La concessione  e'  regolata
dal   contratto  di  servizio  riferito  all'unita'  di  gestione,  a
decorrere dal 1 luglio 1998.
  2. La concessione e' affidata a seguito di procedure concorsuali di
gara  pubblica,  espletate  dalla  Provincia  competente in base alle
previsioni del Piano  regionale  ed  in  conformita'  alla  direttiva
93/38/CEE  del  Consiglio,  del  14  giugno 1993, attuata dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158.  La  procedura  di  aggiudicazione
avviene  come  previsto  dall'articolo  12,  comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 158/1995.
  3. Le gare di cui al comma  2  vengono  svolte  sulla  base  di  un
capitolato contenente in particolare i seguenti elementi:
   a)  il  corrispettivo  spettante per lo svolgimento dell'unita' di
gestione determinata dal Piano regionale e le modalita' di  ragazzine
del corrispettivo stesso;
   b)  l'assetto  dei servizi, specificato nelle linee che compongono
l'unita' di gestione, i programmi di esercizio delle linee, gli orari
e i percorsi;
   c) le tariffe minime, comprese quelle relative a specifici servizi
integrati, unitamente ai criteri di aggiornamento delle medesime;
   d) la dotazione organica degli addetti per l'unita' di gestione;
   e) la dotazione dei mezzi di trasporto necessari per  l'unita'  di
gestione;
   f) la possibilita' del riassetto o modifica motivati dei servizi a
parita' di costo;
   g)  i  criteri  e  i termini per la modifica e l'aggiornamento del
contratto di servizio;
   h)  la  possibilita'  di  affidamento  a  terzi   da   parte   del
concessionario, previa autorizzazione della Provincia, di determinate
linee  o  corse  a carattere marginale preventivamente individuate, a
condizione che l'affidamento  a  terzi  si  risolva  in  apprezzabile
riduzione  del  costo  di  produzione del trasporto, senza ridurre la
qualita' del servizio reso all'utenza;
   i) le misure di controllo e le sanzioni in  caso  di  inadempienza
del contratto di servizio;
   l) gli obblighi relativi al trasporto degli effetti postali;
   m)  l'obbligo  di  predisposizione  della  carta  del servizio del
trasporto pubblico locale, sulla base dello schema-tipo  della  carta
del   servizio   approvato   dalla   Giunta   regionale  su  proposta
dell'Assessore regionale alla  viabilita'  e  trasporti  e  l'obbligo
della sua osservanza;
   n) le garanzie finanziarie a tutela dell'effettivo svolgimento dei
servizi.
  4.   L'aggiudicazione  avviene  sulla  base  dei  criteri  previsti
dall'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 93/38/CEE,
come recepiti dall'articolo 24, comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 158/1995.
  5.   Il   contratto   di  servizio,  redatto  in  conformita'  allo
schema-tipo approvato con deliberazione  della  Giunta  regionale  su
proposta  dell'Assessore regionale alla viabilita' e trasporti, viene
stipulato  dalla  Provincia  con   l'azienda   aggiudicataria   della
concessione, contiene gli elementi del capitolato predisposto ai fini
dell'espletamento  della  procedura concorsuale e determina l'importo
del corrispettivo annuale spettante all'azienda aggiudicataria.
  6. Previo  parere  del  Comitato  regionale,  le  Province  possono
stipulare,  agli stessi patti e condizioni del contratto di servizio,
atti aggiuntivi entro il limite economico del  dieci  per  cento  del
corrispettivo  determinato  dal  contratto  di  servizio,  al fine di
attivare nuovi servizi coerenti con le finalita' del Piano regionale,
la  cui spesa ricade a totale carico delle Province stesse. Ulteriori
incrementi  di  servizi  sono  attivati  previa  modifica  del  Piano
regionale.
  7. La concessione e' inscindibile dal contratto di servizio.