Art. 15. Assegnazione delle concessioni 1. I servizi di trasporto pubblico locale sono affidati in concessione per la durata di dieci anni. La concessione e' regolata dal contratto di servizio riferito all'unita' di gestione, a decorrere dal 1 luglio 1998. 2. La concessione e' affidata a seguito di procedure concorsuali di gara pubblica, espletate dalla Provincia competente in base alle previsioni del Piano regionale ed in conformita' alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, attuata dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. La procedura di aggiudicazione avviene come previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 158/1995. 3. Le gare di cui al comma 2 vengono svolte sulla base di un capitolato contenente in particolare i seguenti elementi: a) il corrispettivo spettante per lo svolgimento dell'unita' di gestione determinata dal Piano regionale e le modalita' di ragazzine del corrispettivo stesso; b) l'assetto dei servizi, specificato nelle linee che compongono l'unita' di gestione, i programmi di esercizio delle linee, gli orari e i percorsi; c) le tariffe minime, comprese quelle relative a specifici servizi integrati, unitamente ai criteri di aggiornamento delle medesime; d) la dotazione organica degli addetti per l'unita' di gestione; e) la dotazione dei mezzi di trasporto necessari per l'unita' di gestione; f) la possibilita' del riassetto o modifica motivati dei servizi a parita' di costo; g) i criteri e i termini per la modifica e l'aggiornamento del contratto di servizio; h) la possibilita' di affidamento a terzi da parte del concessionario, previa autorizzazione della Provincia, di determinate linee o corse a carattere marginale preventivamente individuate, a condizione che l'affidamento a terzi si risolva in apprezzabile riduzione del costo di produzione del trasporto, senza ridurre la qualita' del servizio reso all'utenza; i) le misure di controllo e le sanzioni in caso di inadempienza del contratto di servizio; l) gli obblighi relativi al trasporto degli effetti postali; m) l'obbligo di predisposizione della carta del servizio del trasporto pubblico locale, sulla base dello schema-tipo della carta del servizio approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla viabilita' e trasporti e l'obbligo della sua osservanza; n) le garanzie finanziarie a tutela dell'effettivo svolgimento dei servizi. 4. L'aggiudicazione avviene sulla base dei criteri previsti dall'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 93/38/CEE, come recepiti dall'articolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 158/1995. 5. Il contratto di servizio, redatto in conformita' allo schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla viabilita' e trasporti, viene stipulato dalla Provincia con l'azienda aggiudicataria della concessione, contiene gli elementi del capitolato predisposto ai fini dell'espletamento della procedura concorsuale e determina l'importo del corrispettivo annuale spettante all'azienda aggiudicataria. 6. Previo parere del Comitato regionale, le Province possono stipulare, agli stessi patti e condizioni del contratto di servizio, atti aggiuntivi entro il limite economico del dieci per cento del corrispettivo determinato dal contratto di servizio, al fine di attivare nuovi servizi coerenti con le finalita' del Piano regionale, la cui spesa ricade a totale carico delle Province stesse. Ulteriori incrementi di servizi sono attivati previa modifica del Piano regionale. 7. La concessione e' inscindibile dal contratto di servizio.