Art. 16.
                  Assegnazione dei fondi regionali
 
  1.  Alle  aziende  concessionarie  sono  erogati  dalle  Province i
corrispettivi risultanti dai contratti di servizio stipulati.
  2.  L'erogazione  dei  corrispettivi  annui  per  l'esercizio  alle
singole  aziende  viene effettuata direttamente dalle Province con le
seguenti modalita':
   a) in via preventiva, entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  dei
fondi,  mediante acconti fino al novanta per cento dell'ammontare del
corrispettivo previsto dal contratto di  servizio  relativo  ad  ogni
singola azienda;
   b)  con  saldo a consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo
per  la  rimanente  parte  del  corrispettivo  medesimo   sempre   in
conformita'   a   quanto   previsto  dai  contratti  di  servizio  se
effettivamente assolti.
  3. Le eventuali perdite o disavanzi, non coperti dai  corrispettivi
di  cui  al  comma  1  e dai proventi di tutti i servizi di trasporto
pubblico locale  svolti,  restano  a  carico  delle  singole  aziende
concessionarie di trasporto.
  4.  La  Regione  assegna  annualmente alle Province i finanziamenti
destinati alla copertura degli impegni assunti dalle Province con  le
aziende mediante i contratti di servizio. L'Amministrazione regionale
trasferisce  alle  Province, entro quarantacinque giorni dall'entrata
in vigore della legge finanziaria regionale, i fondi necessari per la
corresponsione dell'acconto di cui al comma 2, lettera a).
  5. Per le finalita' previste dal presente articolo  e'  autorizzata
la spesa complessiva di lire 202.500 milioni, suddivisa in ragione di
lire 67.500 milioni per l'anno 1998 e lire 135.000 milioni per l'anno
1999.  La  spesa  e' considerata obbligatoria per tutte le annualita'
corrispondenti alla durata del contratto di servizio.
  6. A tal fine nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio
pluriennale  per  gli anni 1997-1999 - alla Rubrica n. 20 - programma
1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione IX - e' istituito,
a decorrere dal 1998,  il  capitolo  3977  (1.2.153.2.09.18)  con  la
denominazione  "Finanziamento  alle  Province  per  l'esercizio delle
funzioni delegate in materia  di  esercizio  del  trasporto  pubblico
locale"  e  con  lo stanziamento complessivo di lire 202.500 milioni,
suddiviso in ragione di lire 67.500 milioni per l'anno 1998 e di lire
135.000 milioni per l'anno 1999.
  7. In relazione al disposto di cui all'articolo 34, comma 4, per le
finalita' previste dall'articolo 10 della legge  regionale  8  aprile
1997,  n.  10,  e'  autorizzata  la  spesa di lire 67.500 milioni per
l'anno 1998 a carico del capitolo  3955  dello  stato  di  previsione
della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999, il cui
stanziamento e' elevato di lire 67.500 milioni per l'anno 1998.
  8. Al predetto onere complessivo di lire 270.000 milioni, suddiviso
in  ragione  di  lire  135.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e
1999, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito
fondo  globale  iscritto  al  capitolo  8900  del  citato  stato   di
previsione  della  spesa,  partita n. 35 dell'elenco n. 4 allegato ai
bilanci predetti.