Art. 16. Assegnazione dei fondi regionali 1. Alle aziende concessionarie sono erogati dalle Province i corrispettivi risultanti dai contratti di servizio stipulati. 2. L'erogazione dei corrispettivi annui per l'esercizio alle singole aziende viene effettuata direttamente dalle Province con le seguenti modalita': a) in via preventiva, entro trenta giorni dal ricevimento dei fondi, mediante acconti fino al novanta per cento dell'ammontare del corrispettivo previsto dal contratto di servizio relativo ad ogni singola azienda; b) con saldo a consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo per la rimanente parte del corrispettivo medesimo sempre in conformita' a quanto previsto dai contratti di servizio se effettivamente assolti. 3. Le eventuali perdite o disavanzi, non coperti dai corrispettivi di cui al comma 1 e dai proventi di tutti i servizi di trasporto pubblico locale svolti, restano a carico delle singole aziende concessionarie di trasporto. 4. La Regione assegna annualmente alle Province i finanziamenti destinati alla copertura degli impegni assunti dalle Province con le aziende mediante i contratti di servizio. L'Amministrazione regionale trasferisce alle Province, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria regionale, i fondi necessari per la corresponsione dell'acconto di cui al comma 2, lettera a). 5. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa complessiva di lire 202.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 67.500 milioni per l'anno 1998 e lire 135.000 milioni per l'anno 1999. La spesa e' considerata obbligatoria per tutte le annualita' corrispondenti alla durata del contratto di servizio. 6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 - alla Rubrica n. 20 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione IX - e' istituito, a decorrere dal 1998, il capitolo 3977 (1.2.153.2.09.18) con la denominazione "Finanziamento alle Province per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di esercizio del trasporto pubblico locale" e con lo stanziamento complessivo di lire 202.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 67.500 milioni per l'anno 1998 e di lire 135.000 milioni per l'anno 1999. 7. In relazione al disposto di cui all'articolo 34, comma 4, per le finalita' previste dall'articolo 10 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, e' autorizzata la spesa di lire 67.500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3955 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999, il cui stanziamento e' elevato di lire 67.500 milioni per l'anno 1998. 8. Al predetto onere complessivo di lire 270.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 135.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 del citato stato di previsione della spesa, partita n. 35 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti.