Art. 17.
              Riassetto o modifica motivati dei servizi
 
  1. I concessionari di servizi di linea possono  concordare  con  la
Provincia  il  riassetto  o la modifica di servizi a parita' di costo
per esigenze d'interesse pubblico.
  2. Le domande di variazione di cui al  comma  1  sono  discusse  in
pubbliche  riunioni  istruttorie  indette  dalla Provincia concedente
alle quali sono invitati a partecipare la Regione, le altre  Province
ed  i  Comuni  interessati,  le  aziende  esercenti  servizi di linea
finitimi, nonche' le associazioni di categoria del trasporto pubblico
locale.
  3.  La  Provincia  concedente,   tenuto   conto   delle   eventuali
opposizioni  emerse nella riunione di cui al comma 2, provvede, a suo
insindacabile giudizio, ad accogliere o meno le richieste di modifica
ed informa il Comitato regionale delle variazioni avvenute integrando
le stesse nel contratto di servizio.