Art. 17. Riassetto o modifica motivati dei servizi 1. I concessionari di servizi di linea possono concordare con la Provincia il riassetto o la modifica di servizi a parita' di costo per esigenze d'interesse pubblico. 2. Le domande di variazione di cui al comma 1 sono discusse in pubbliche riunioni istruttorie indette dalla Provincia concedente alle quali sono invitati a partecipare la Regione, le altre Province ed i Comuni interessati, le aziende esercenti servizi di linea finitimi, nonche' le associazioni di categoria del trasporto pubblico locale. 3. La Provincia concedente, tenuto conto delle eventuali opposizioni emerse nella riunione di cui al comma 2, provvede, a suo insindacabile giudizio, ad accogliere o meno le richieste di modifica ed informa il Comitato regionale delle variazioni avvenute integrando le stesse nel contratto di servizio.