Art. 18.
                     Obblighi del concessionario
 
  1. L'azienda concessionaria e' tenuta a dotarsi di  un  regolamento
di  vettura  sulla base del regolamento-tipo adottato dalla Provincia
concedente.
  2. E' tenuta altresi' a fornire agli organi preposti alla vigilanza
ed  al  controllo  tutte  le  informazioni  di   carattere   tecnico,
gestionale  e  finanziario  relative ai servizi esercitati, richieste
dalla Direzione  regionale  della  viabilita'  e  trasporti  e  dalle
Province.
  3.  L'azienda  concessionaria e' tenuta a dotarsi di un direttore o
di un responsabile tecnico dell'esercizio che risponda  del  regolare
svolgimento del servizio e della sicurezza del relativo esercizio nei
confronti dell'ente preposto alla vigilanza.
  4.  La  nomina  del  direttore o del responsabile dell'esercizio e'
subordinata all'assenso della Provincia concedente, previo nulla osta
ai fini della sicurezza  da  parte  della  Direzione  generale  della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i servizi di
competenza  provinciale  ai  sensi  dell'articolo  90 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
  5. Per quanto non previsto ed in quanto compatibili si applicano le
disposizioni di cui al titolo VIII del decreto del  Presidente  della
Repubblica 753/1980.