Art. 18. Obblighi del concessionario 1. L'azienda concessionaria e' tenuta a dotarsi di un regolamento di vettura sulla base del regolamento-tipo adottato dalla Provincia concedente. 2. E' tenuta altresi' a fornire agli organi preposti alla vigilanza ed al controllo tutte le informazioni di carattere tecnico, gestionale e finanziario relative ai servizi esercitati, richieste dalla Direzione regionale della viabilita' e trasporti e dalle Province. 3. L'azienda concessionaria e' tenuta a dotarsi di un direttore o di un responsabile tecnico dell'esercizio che risponda del regolare svolgimento del servizio e della sicurezza del relativo esercizio nei confronti dell'ente preposto alla vigilanza. 4. La nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio e' subordinata all'assenso della Provincia concedente, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i servizi di competenza provinciale ai sensi dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. 5. Per quanto non previsto ed in quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui al titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980.