Art. 19.
                Revoca e decadenza della concessione
 
  1.  La  Provincia concedente ha facolta' di revocare la concessione
con atto motivato in dipendenza di modifiche o  revisione  del  Piano
regionale   che  determinino  una  sostanziale  riorganizzazione  dei
servizi.  In tal caso e' assicurato al concessionario cessato un equo
indennizzo,  l'onere  del  quale  e'  a  carico  dell'Amministrazione
regionale.
  2.  Il  concessionario  incorre  nella  decadenza della concessione
qualora:
   a) non inizi il servizio alla data fissata nella concessione;
   b) non  ottemperi  alle  disposizioni  impartite  dalla  Provincia
concedente in particolare in materia di sicurezza;
   c) non osservi gli obblighi contenuti nel contratto di servizio;
   d)  si  verifichi una delle situazioni di cui all'articolo 3 della
legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  come  da   ultimo   modificato
dall'articolo   1  della  legge  24  luglio  1993,  n.  256,  nonche'
all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  come  da  ultimo
modificato  dall'articolo  22 bis del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 1992, n. 356;
   e) si verifichi grave e  reiterato  inadempimento  degli  obblighi
derivanti  dalle  leggi  e  dai  regolamenti  o  dalle  clausole  che
disciplinano l'intero rapporto;
   f)  ceda  o  affidi  a  terzi  il  servizio  senza  la  preventiva
autorizzazione della Provincia.
  3.  Il  concessionario  ha  il  diritto  di  presentare  le proprie
osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della  comunicazione
di avvio del procedimento di revoca o di decadenza della concessione,
ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  4.  I provvedimenti di revoca e di decadenza della concessione sono
immediatamente notificati al concessionario.
  5. La decadenza non attribuisce alcun diritto di indennizzo.
  6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno  carico,
a  decorrere  dall'anno  1998, al capitolo 1125 "Spese casuali" dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
1997-1999 e dei corrispondenti capitoli  di  bilancio  per  gli  anni
successivi.