Art. 19. Revoca e decadenza della concessione 1. La Provincia concedente ha facolta' di revocare la concessione con atto motivato in dipendenza di modifiche o revisione del Piano regionale che determinino una sostanziale riorganizzazione dei servizi. In tal caso e' assicurato al concessionario cessato un equo indennizzo, l'onere del quale e' a carico dell'Amministrazione regionale. 2. Il concessionario incorre nella decadenza della concessione qualora: a) non inizi il servizio alla data fissata nella concessione; b) non ottemperi alle disposizioni impartite dalla Provincia concedente in particolare in materia di sicurezza; c) non osservi gli obblighi contenuti nel contratto di servizio; d) si verifichi una delle situazioni di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1993, n. 256, nonche' all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come da ultimo modificato dall'articolo 22 bis del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 1992, n. 356; e) si verifichi grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti o dalle clausole che disciplinano l'intero rapporto; f) ceda o affidi a terzi il servizio senza la preventiva autorizzazione della Provincia. 3. Il concessionario ha il diritto di presentare le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di revoca o di decadenza della concessione, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. I provvedimenti di revoca e di decadenza della concessione sono immediatamente notificati al concessionario. 5. La decadenza non attribuisce alcun diritto di indennizzo. 6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico, a decorrere dall'anno 1998, al capitolo 1125 "Spese casuali" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.