Art. 2.
                      Trasporto pubblico locale
 
  1. Per trasporto pubblico locale si intendono i  servizi  di  linea
svolti  via  terra  e  via  acqua  e  su percorso prestabilito, anche
organizzati per l'integrazione  dei  vari  sistemi  di  mobilita',  e
adibiti  normalmente  al trasporto collettivo di persone e cose. Essi
sono effettuati in modo continuativo o periodico, anche  a  carattere
stagionale, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite ed
offerta indifferenziata, anche rivolta a fasce omogenee di utenti.
  2.   Ogni  servizio  di  linea  di  trasporto  pubblico  locale  e'
costituito da un itinerario compreso tra due capolinea.
  3. Non costituiscono linea autonoma i servizi  che  interessano  un
solo tratto dell'itinerario, quali:
   a) diramazione dell'itinerario principale;
   b) deviazioni anche provvisorie o saltuarie;
   c)  prolungamento, da uno dei due capolinea per un numero di corse
o per un periodo di  tempo  limitati,  a  localita'  normalmente  non
servite.