Art. 2. Trasporto pubblico locale 1. Per trasporto pubblico locale si intendono i servizi di linea svolti via terra e via acqua e su percorso prestabilito, anche organizzati per l'integrazione dei vari sistemi di mobilita', e adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e cose. Essi sono effettuati in modo continuativo o periodico, anche a carattere stagionale, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite ed offerta indifferenziata, anche rivolta a fasce omogenee di utenti. 2. Ogni servizio di linea di trasporto pubblico locale e' costituito da un itinerario compreso tra due capolinea. 3. Non costituiscono linea autonoma i servizi che interessano un solo tratto dell'itinerario, quali: a) diramazione dell'itinerario principale; b) deviazioni anche provvisorie o saltuarie; c) prolungamento, da uno dei due capolinea per un numero di corse o per un periodo di tempo limitati, a localita' normalmente non servite.