Art. 20.
     Agevolazioni di viaggio per determinate categorie di utenti
 
  1.  E'  vietato  il  rilascio  di titoli di viaggio gratuiti, al di
fuori delle disposizioni che seguono.
  2. Hanno diritto alla libera circolazione:
   a)  gli  operatori  in  divisa  della  Polizia   di   Stato,   dei
Carabinieri, della Guardia di finanza, dei vigili urbani e ogni altro
soggetto  individuato da disposizioni statali che usi per esigenze di
servizio i trasporti pubblici locali;
   b) i dipendenti regionali e provinciali in servizio di vigilanza e
di controllo dotati di apposita tessera di servizio;
   c) i minori di eta', che non superino il metro di altezza.
  3. Possono usufruire di  titoli  di  viaggio  agevolati,  stabiliti
periodicamente  con apposita deliberazione della Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore regionale alla viabilita'  e  trasporti,  gli
utenti  con reddito imponibile lordo ai fini dell'IRPEF non superiore
a quattro volte l'importo che consente l'esonero della  presentazione
della  dichiarazione annuale dei redditi per effetto delle detrazioni
d'imposta,  appartenenti   alle   seguenti   categorie   protette   e
benemerite:
   a)  i  grandi  invalidi  civili,  di guerra, civili di guerra, per
servizio e del lavoro, risultanti tali da certificazioni emesse dalle
rispettive  associazioni,  dotate  di   poteri   di   tutela   e   di
rappresentanza  ai  sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi
istituzionali preposti, nonche' i relativi accompagnatori;
   b) i ciechi di guerra, i ciechi civili,  i  sordomuti,  risultanti
tali  da  certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate
di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti  norme
statali,  o  dagli  organi istituzionali preposti, nonche' i relativi
accompagnatori;
   c)  gli  invalidi  di  guerra,  civili  di  guerra,  per  servizio
appartenenti  alle  categorie  dalla  II alla V incluse, gli invalidi
civili e gli invalidi del lavoro con invalidita' non inferiore a 2/3,
risultanti   tali   da   certificazioni   emesse   dalle   rispettive
associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi
delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti;
   d)  i  perseguitati politici italiani antifascisti e razziali, gli
ex deportati nei campi nazisti,  risultanti  tali  da  certificazioni
emesse  dalle  rispettive  associazioni, dotate di potere di tutela e
rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o  dagli  organi
istituzionali preposti.