Art. 20. Agevolazioni di viaggio per determinate categorie di utenti 1. E' vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti, al di fuori delle disposizioni che seguono. 2. Hanno diritto alla libera circolazione: a) gli operatori in divisa della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, dei vigili urbani e ogni altro soggetto individuato da disposizioni statali che usi per esigenze di servizio i trasporti pubblici locali; b) i dipendenti regionali e provinciali in servizio di vigilanza e di controllo dotati di apposita tessera di servizio; c) i minori di eta', che non superino il metro di altezza. 3. Possono usufruire di titoli di viaggio agevolati, stabiliti periodicamente con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla viabilita' e trasporti, gli utenti con reddito imponibile lordo ai fini dell'IRPEF non superiore a quattro volte l'importo che consente l'esonero della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per effetto delle detrazioni d'imposta, appartenenti alle seguenti categorie protette e benemerite: a) i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra, per servizio e del lavoro, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti, nonche' i relativi accompagnatori; b) i ciechi di guerra, i ciechi civili, i sordomuti, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti, nonche' i relativi accompagnatori; c) gli invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V incluse, gli invalidi civili e gli invalidi del lavoro con invalidita' non inferiore a 2/3, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti; d) i perseguitati politici italiani antifascisti e razziali, gli ex deportati nei campi nazisti, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di potere di tutela e rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti.