Art. 21.
               Attivita' di promozione, incentivazione
         e pubblicizzazione del mezzo di trasporto pubblico
 
  1.  L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere, incentivare
e pubblicizzare il mezzo di trasporto pubblico  e  per  una  migliore
fruizione del servizio da parte dell'utenza provvede a:
   a)  attivare programmi di promozione attraverso convegni, incontri
informativi con le comunita' locali, attivita'  di  educazione  nelle
scuole  da  effettuarsi  di concerto con i Provveditorati agli studi,
pubblicazione di periodici o altro materiale informativo  utile  allo
scopo;
   b)  attuare  programmi  di  incentivazione  dei  seguenti  servizi
sperimentali di impatto ambientale contenuto:
    1) servizi a chiamata nelle zone a bassa intensita' abitativa;
    2) servizi a trazione elettrica e ripristino o  rimodulazione  di
quelli su rotaia per le citta' capoluogo;
   c)  adottare  un  programma di pubblicita' integrata che consenta,
tra l'altro, di attivare la redazione di un orario regionale dei
 trasporti.
  2. Le Province e le aziende concessionarie sono  tenute  a  fornire
tutti gli elementi utili alla redazione dell'orario regionale.
  3.  I fondi necessari per gli acquisti di cui al comma 1 sono messi
a disposizione del Direttore  del  Servizio  del  trasporto  pubblico
locale  o  di  un  funzionario da lui designato, mediante apertura di
credito.
  4. Per le finalita' previste dal comma 1 e'  autorizzata  la  spesa
complessiva  di  lire  80  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 40
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
  5.  A  tal  fine nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1997-1999 - alla Rubrica n. 20  -  programma
1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione IX - e' istituito,
a  decorrere  dal  1998,  il  capitolo  3968 (1.1.142.2.09.18) con la
denominazione   "Spese   per   la   promozione,   incentivazione    e
pubblicizzazione   del   mezzo   di  trasporto  pubblico"  e  con  lo
stanziamento complessivo di lire 80 milioni, suddiviso in ragione  di
lire 40 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
  6.  Al  predetto onere complessivo di lire 80 milioni, suddiviso in
ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si fa
fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8841 "Fondo
di riserva per le spese impreviste" dello stato di  previsione  della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.