Art. 21. Attivita' di promozione, incentivazione e pubblicizzazione del mezzo di trasporto pubblico 1. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere, incentivare e pubblicizzare il mezzo di trasporto pubblico e per una migliore fruizione del servizio da parte dell'utenza provvede a: a) attivare programmi di promozione attraverso convegni, incontri informativi con le comunita' locali, attivita' di educazione nelle scuole da effettuarsi di concerto con i Provveditorati agli studi, pubblicazione di periodici o altro materiale informativo utile allo scopo; b) attuare programmi di incentivazione dei seguenti servizi sperimentali di impatto ambientale contenuto: 1) servizi a chiamata nelle zone a bassa intensita' abitativa; 2) servizi a trazione elettrica e ripristino o rimodulazione di quelli su rotaia per le citta' capoluogo; c) adottare un programma di pubblicita' integrata che consenta, tra l'altro, di attivare la redazione di un orario regionale dei trasporti. 2. Le Province e le aziende concessionarie sono tenute a fornire tutti gli elementi utili alla redazione dell'orario regionale. 3. I fondi necessari per gli acquisti di cui al comma 1 sono messi a disposizione del Direttore del Servizio del trasporto pubblico locale o di un funzionario da lui designato, mediante apertura di credito. 4. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 80 milioni, suddivisa in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999. 5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 - alla Rubrica n. 20 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione IX - e' istituito, a decorrere dal 1998, il capitolo 3968 (1.1.142.2.09.18) con la denominazione "Spese per la promozione, incentivazione e pubblicizzazione del mezzo di trasporto pubblico" e con lo stanziamento complessivo di lire 80 milioni, suddiviso in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999. 6. Al predetto onere complessivo di lire 80 milioni, suddiviso in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8841 "Fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.