Art. 22. Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle aziende concessionarie 1. Si applicano sanzioni amministrative pecuniarie da lire 500.000 a lire 1.000.000 alle seguenti infrazioni: a) variazione non autorizzata dei percorsi di esercizio; b) variazione non autorizzata degli orari di esercizio; c) inosservanza delle prescrizioni di esercizio. 2. Si applicano sanzioni amministrative pecuniarie da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 alle seguenti infrazioni: a) variazioni non autorizzate o mancata applicazione delle tariffe approvate; b) soppressione non autorizzata di linee o corse; c) infrazioni a prescrizioni o norme di sicurezza, sia sotto il profilo tecnico che assicurativo; d) impiego di personale addetto al movimento inidoneo o privo di legittimazione; e) distrazione di materiale rotabile priva di autorizzazione; f) contestuale violazione plurima di infrazioni di cui al comma 1 o recidiva in ciascuna di esse. 3. Si applicano sanzioni amministrative pecuniarie da lire 5.000.000 a lire 10.000.000 in caso di contestuale violazione plurima delle infrazioni di cui al comma 2 o recidiva in ciascuna di esse. 4. Per l'acquisizione al bilancio regionale dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, e' istituito, a decorrere dall'anno 1998, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 - al Titolo III - Categoria 3.5. - il capitolo 964 (3.5.0) con la denominazione "Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 22 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 in materia di disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia". 5. Le entrate di cui al comma 4 sono devolute alle Province in misura corrispondente ai versamenti effettuati. 6. Per le finalita' previste dal comma 5 e' istituito, a decorrere dall'anno 1998, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 - alla Rubrica n. 20 - programma 1.5.5. - spese correnti 2 Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 3964 (1.1.153.2.10.18) con la denominazione "Devoluzione alle Province dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 22 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 in materia di disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia".