Art. 22.
           Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie
             nei confronti delle aziende concessionarie
 
  1.  Si applicano sanzioni amministrative pecuniarie da lire 500.000
a lire 1.000.000 alle seguenti infrazioni:
   a) variazione non autorizzata dei percorsi di esercizio;
   b) variazione non autorizzata degli orari di esercizio;
   c) inosservanza delle prescrizioni di esercizio.
  2.  Si  applicano  sanzioni  amministrative  pecuniarie   da   lire
1.000.000 a lire 5.000.000 alle seguenti infrazioni:
   a) variazioni non autorizzate o mancata applicazione delle tariffe
approvate;
   b) soppressione non autorizzata di linee o corse;
   c)  infrazioni  a  prescrizioni o norme di sicurezza, sia sotto il
profilo tecnico che assicurativo;
   d) impiego di personale addetto al movimento inidoneo o  privo  di
legittimazione;
   e) distrazione di materiale rotabile priva di autorizzazione;
   f)  contestuale violazione plurima di infrazioni di cui al comma 1
o recidiva in ciascuna di esse.
  3.  Si  applicano  sanzioni  amministrative  pecuniarie   da   lire
5.000.000 a lire 10.000.000 in caso di contestuale violazione plurima
delle infrazioni di cui al comma 2 o recidiva in ciascuna di esse.
  4.  Per  l'acquisizione  al  bilancio  regionale dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, e'
istituito, a decorrere dall'anno 1998, per memoria,  nello  stato  di
previsione   dell'entrata  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
1997-1999 - al Titolo III - Categoria 3.5. - il capitolo 964  (3.5.0)
con   la   denominazione   "Proventi  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie di cui all'articolo 22  della  legge  regionale  7  maggio
1997,  n. 20 in materia di disciplina ed organizzazione del trasporto
pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia".
  5. Le entrate di cui al comma 4  sono  devolute  alle  Province  in
misura corrispondente ai versamenti effettuati.
  6.  Per le finalita' previste dal comma 5 e' istituito, a decorrere
dall'anno 1998, per memoria, nello stato di  previsione  della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 - alla Rubrica n.  20
- programma 1.5.5. - spese correnti 2 Categoria 1.5. - Sezione X - il
capitolo  3964  (1.1.153.2.10.18)  con  la denominazione "Devoluzione
alle  Province  dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
di cui all'articolo 22 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20  in
materia di disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale
nel Friuli-Venezia Giulia".