Art. 23. Servizi di noleggio con conducente da rimessa con autobus per trasporto di persone 1. I Comuni, con apposito regolamento, disciplinano il servizio di noleggio con conducente da rimessa con autobus stabilendo in particolare il numero e la durata delle licenze comunali di esercizio, nonche' le modalita' per il rilascio ed il rinnovo delle stesse sulla base di criteri e direttive stabiliti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla viabilita' e trasporti. 2. I regolamenti comunali di cui al comma 1 sono redatti in conformita' al regolamento-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla viabilita' e trasporti e sono approvati dalla Provincia competente. 3. Le certificazioni previste dall'articolo 4, primo comma, lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 19 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 1996, n. 32, sono rilasciate dalle Province competenti per territorio.