Art. 23.
            Servizi di noleggio con conducente da rimessa
                con autobus per trasporto di persone
 
  1.  I Comuni, con apposito regolamento, disciplinano il servizio di
noleggio  con  conducente  da  rimessa  con  autobus  stabilendo   in
particolare   il  numero  e  la  durata  delle  licenze  comunali  di
esercizio, nonche' le modalita' per il rilascio ed il  rinnovo  delle
stesse  sulla  base  di  criteri  e  direttive stabiliti dalla Giunta
regionale su proposta  dell'Assessore  regionale  alla  viabilita'  e
trasporti.
  2.  I  regolamenti  comunali  di  cui  al  comma  1 sono redatti in
conformita' al regolamento-tipo  approvato  con  deliberazione  della
Giunta   regionale  su  proposta  dell'Assessore  alla  viabilita'  e
trasporti e sono approvati dalla Provincia competente.
  3. Le certificazioni previste dall'articolo 4, primo comma, lettera
c), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 19
gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 1996, n.
32, sono rilasciate dalle Province competenti per territorio.