Art. 24. Servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione 1. I trasporti collettivi con autobus adibiti ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite e rivolti ad una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto che predispone ed organizza il servizio, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dall'Amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge in modo prevalente il servizio, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla viabilita' ed ai trasporti.