Art. 24.
                  Servizi non di linea con autobus
                     in regime di autorizzazione
 
  1. I trasporti collettivi con autobus  adibiti  ad  uso  di  terzi,
caratterizzati   dalla   prestazione  di  servizio  offerta  in  modo
continuativo  o  periodico   con   itinerari,   orari   e   frequenze
prestabilite   e  rivolti  ad  una  fascia  omogenea  di  viaggiatori
individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi  al
soggetto  che  predispone  ed organizza il servizio, sono soggetti ad
autorizzazione amministrativa.
  2.   L'autorizzazione   di   cui   al   comma   1   e'   rilasciata
dall'Amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge in modo
prevalente  il  servizio, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti
con deliberazione della Giunta regionale su  proposta  dell'Assessore
regionale alla viabilita' ed ai trasporti.