Art. 25 Concessioni per la costruzione e l'esercizio di autostazioni 1. La concessione per la costruzione e l'esercizio di autostazioni ad uso dei servizi pubblici di linea e' rilasciata dalla Provincia competente per territorio. 2. L'atto di concessione determina la durata della medesima entro il termine massimo di 20 anni e il regolamento di gestione. 3. Le spese di esercizio, di manutenzione e di ammortamento dell'autostazione sono a carico del concessionario della stessa. 4. I concessionari dei servizi di linea facenti capo all'autostazione concorrono alle spese di cui al comma 3 nella misura e secondo le modalita' stabilite nel regolamento di gestione. 5. Il Comune interessato puo' rendere obbligatorio l'uso dell'autostazione, nel caso in cui piu' servizi facciano scalo in punti diversi di uno stesso centro abitato.