Art. 25
                   Concessioni per la costruzione
                    e l'esercizio di autostazioni
 
  1.  La concessione per la costruzione e l'esercizio di autostazioni
ad uso dei servizi pubblici di linea e'  rilasciata  dalla  Provincia
competente per territorio.
  2.  L'atto  di concessione determina la durata della medesima entro
il termine massimo di 20 anni e il regolamento di gestione.
  3. Le  spese  di  esercizio,  di  manutenzione  e  di  ammortamento
dell'autostazione sono a carico del concessionario della stessa.
  4.   I   concessionari   dei   servizi   di   linea   facenti  capo
all'autostazione concorrono alle spese di cui al comma 3 nella misura
e secondo le modalita' stabilite nel regolamento di gestione.
  5.  Il  Comune  interessato   puo'   rendere   obbligatorio   l'uso
dell'autostazione,  nel  caso  in  cui piu' servizi facciano scalo in
punti diversi di uno stesso centro abitato.