Art. 26.
                Programma pluriennale di investimento
                  per il trasporto pubblico locale
 
  1. In conformita' con il Piano regionale le Province  predispongono
ed adottano il programma triennale di intervento per la realizzazione
ed  il  completamento  di  infrastrutture  al  servizio del trasporto
pubblico locale.
  2. In conformita' al programma di cui al comma 1 le  Province  sono
autorizzate  a  concedere  contributi  in  conto  capitale,  fino  al
settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile,  a  favore
di soggetti pubblici e privati, per la costruzione, l'ammodernamento,
l'ampliamento  ed  il completamento di autostazioni, di pensiline, di
stazioni atte all'interscambio  della  mobilita'  delle  persone,  di
tecnologie  di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione,
per l'acquisizione delle aree necessarie, nonche' per  l'acquisto  di
immobili esistenti da adattare a tali usi.
  3.  I  contributi  di cui al comma 2 aventi ad oggetto autostazioni
sono subordinati alla concessione per l'esercizio delle medesime.
  4. I contributi di cui al comma 2 possono essere concessi  anche  a
soggetti  pubblici  concessionari non proprietari di autostazione ed,
altresi', in caso di subconcessione, a soggetti pubblici proprietari.