Art. 26. Programma pluriennale di investimento per il trasporto pubblico locale 1. In conformita' con il Piano regionale le Province predispongono ed adottano il programma triennale di intervento per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale. 2. In conformita' al programma di cui al comma 1 le Province sono autorizzate a concedere contributi in conto capitale, fino al settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di soggetti pubblici e privati, per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento ed il completamento di autostazioni, di pensiline, di stazioni atte all'interscambio della mobilita' delle persone, di tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l'acquisizione delle aree necessarie, nonche' per l'acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi. 3. I contributi di cui al comma 2 aventi ad oggetto autostazioni sono subordinati alla concessione per l'esercizio delle medesime. 4. I contributi di cui al comma 2 possono essere concessi anche a soggetti pubblici concessionari non proprietari di autostazione ed, altresi', in caso di subconcessione, a soggetti pubblici proprietari.