Art. 27. Finanziamenti per infrastrutture 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle Province finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 26, per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati a domanda all'inizio di ogni esercizio secondo le priorita' stabilite dalla Giunta regionale. Le Province sono tenute a tenere informata la Regione sulla gestione delle somme erogate. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998. 4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - alla Rubrica n. 20 - programma 1.5.5. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - e' istituito, il capitolo 4018 (2.1.233.3.09.18) - con la denominazione "Finanziamenti alle Province per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale" e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998. 5. Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998, si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 4019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa.