Art. 27.
                  Finanziamenti per infrastrutture
 
  1. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  concedere  alle
Province  finanziamenti  per  la  concessione  di contributi in conto
capitale ai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo  26,  per
la    realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio
del trasporto pubblico locale.
  2. I finanziamenti di  cui  al  comma  1  sono  erogati  a  domanda
all'inizio  di  ogni  esercizio  secondo le priorita' stabilite dalla
Giunta regionale.   Le Province sono tenute  a  tenere  informata  la
Regione sulla gestione delle somme erogate.
  3.  Per  le  finalita'  di  cui  al comma 1 e' autorizzata la spesa
complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000
milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998.
  4. A tal fine nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio
pluriennale  per  gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 -
alla Rubrica n. 20  -  programma  1.5.5.  -  spese  d'investimento  -
Categoria  2.3.  -  Sezione  IX  -  e'  istituito,  il  capitolo 4018
(2.1.233.3.09.18) - con la denominazione "Finanziamenti alle Province
per   la   concessione   di  contributi  in  conto  capitale  per  la
realizzazione ed il completamento di infrastrutture al  servizio  del
trasporto  pubblico locale" e con lo stanziamento complessivo di lire
3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per  l'anno
1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998.
  5.  Al  predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso
in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno  1997  e  di  lire  2.000
milioni per l'anno 1998, si fa fronte mediante storno di pari importo
dal  capitolo 4019 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio  per  l'anno  1997,
intendendosi  corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni
di spesa.