Art. 28.
        Speciali contributi per l'acquisto di nuovi scuolabus
 
  1. Allo scopo di facilitare ed estendere l'uso di scuolabus per  il
trasporto di studenti della scuola dell'obbligo, da parte dei Comuni,
anche  associati  nelle  forme  previste  dal  capo  VIII della legge
142/1990, le Province  sono  autorizzate  a  concedere,  a  decorrere
dall'esercizio 1998, in misura non superiore al venti per cento annuo
della   spesa   ritenuta   ammissibile,   contributi  annui  costanti
quinquennali per l'acquisto di veicoli da  adibire  ai  fini  di  cui
sopra.
  2.  Nell'esercizio  1997  permane l'applicabilita' dell'articolo 65
della legge  regionale  21  ottobre  1986,  n.  41,  come  modificato
dall'articolo  4  della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, entro
il limite delle attuali corrispondenti disponibilita' di bilancio con
priorita'  assoluta  al  ripristino  di  specifici  contributi   gia'
assegnati  con  deliberazione della Giunta regionale ma non utilmente
formalizzati.