Art. 28. Speciali contributi per l'acquisto di nuovi scuolabus 1. Allo scopo di facilitare ed estendere l'uso di scuolabus per il trasporto di studenti della scuola dell'obbligo, da parte dei Comuni, anche associati nelle forme previste dal capo VIII della legge 142/1990, le Province sono autorizzate a concedere, a decorrere dall'esercizio 1998, in misura non superiore al venti per cento annuo della spesa ritenuta ammissibile, contributi annui costanti quinquennali per l'acquisto di veicoli da adibire ai fini di cui sopra. 2. Nell'esercizio 1997 permane l'applicabilita' dell'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, entro il limite delle attuali corrispondenti disponibilita' di bilancio con priorita' assoluta al ripristino di specifici contributi gia' assegnati con deliberazione della Giunta regionale ma non utilmente formalizzati.