Art. 29.
           Finanziamenti per l'acquisto di nuovi scuolabus
 
  1. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  concedere  alle
Province  finanziamenti  costanti  quinquennali per la concessione ai
Comuni, anche associati nella forme  previste  dal  capo  VIII  della
legge  142/1990,  dei  contributi  annui costanti quinquennali di cui
all'articolo 28 per l'acquisto di veicoli da adibire a scuolabus.
  2. I finanziamenti di cui  al  comma  1  sono  erogati  a  domanda,
all'inizio  di  ogni  esercizio.  Le  Province  sono  tenute a tenere
informata la Regione sulla gestione delle somme erogate.
  3. Per le finalita' previste al comma 1 e' autorizzato il limite di
impegno quinquennale di lire 50 milioni a decorrere dall'anno 1998.
  4. Le annualita' relative sono iscritte nello stato  di  previsione
della  spesa  del  bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni
per ciascuno degli anni dal 1998 al 2002.
  5. A tal fine nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio
pluriennale  per  gli anni 1997-1999 - alla Rubrica n. 20 - programma
1.5.5. - spese d'investimento - Categoria 2.3.  -  Sezione  IX  -  e'
istituito,   a   decorrere   dall'anno   1998,   il   capitolo   4004
(2.1.233.5.09.18)   con   la  denominazione  "Finanziamenti  costanti
quinquennali  alle  Province  per  la   concessione   di   contributi
quinquennali  ai  Comuni  singoli  od  associati  per  l'acquisto  di
scuolabus" e con lo stanziamento complessivo  di  lire  100  milioni,
suddiviso  in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1998
e 1999.
  6. Il limite di  impegno  di  lire  100  milioni,  autorizzato  per
ciascuno  degli  anni  dal  1996  al 2000, dall'articolo 58, comma 1,
della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, a carico  del  capitolo
corrispondente al capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa
del  bilancio  pluriennale  per gli anni 1997-1999 e del bilancio per
l'anno 1997 e' ridotto a decorrere dall'anno 1997 di lire 50 milioni.
Le annualita' relative sono ridotte di lire 50 milioni  per  ciascuno
degli  anni  dai  1997  al 2000. Lo stanziamento del capitolo 4005 e'
conseguentemente ridotto di complessive lire 150  milioni,  suddivisi
in  ragione  di  lire  50 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al
1999.
  7. All'onere complessivo di lire 100 milioni di  cui  al  comma  5,
corrispondente  alle annualita' autorizzate per gli anni 1998 e 1999,
si fa fronte con la riduzione di spesa di cui al comma 6.
  8. Le annualita' autorizzate con il comma 3 per gli anni  dal  2000
al  2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli
anni medesimi.
  9. In relazione alla  riduzione  di  spesa  disposta  dal  comma  6
relativamente  all'anno  1997  e'  elevato  di  lire  50  milioni  lo
stanziamento del  capitolo  8840  "Fondo  di  riserva  per  le  spese
obbligatorie e d'ordine" dei bilanci precitati.