Art. 29. Finanziamenti per l'acquisto di nuovi scuolabus 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle Province finanziamenti costanti quinquennali per la concessione ai Comuni, anche associati nella forme previste dal capo VIII della legge 142/1990, dei contributi annui costanti quinquennali di cui all'articolo 28 per l'acquisto di veicoli da adibire a scuolabus. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati a domanda, all'inizio di ogni esercizio. Le Province sono tenute a tenere informata la Regione sulla gestione delle somme erogate. 3. Per le finalita' previste al comma 1 e' autorizzato il limite di impegno quinquennale di lire 50 milioni a decorrere dall'anno 1998. 4. Le annualita' relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2002. 5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 - alla Rubrica n. 20 - programma 1.5.5. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - e' istituito, a decorrere dall'anno 1998, il capitolo 4004 (2.1.233.5.09.18) con la denominazione "Finanziamenti costanti quinquennali alle Province per la concessione di contributi quinquennali ai Comuni singoli od associati per l'acquisto di scuolabus" e con lo stanziamento complessivo di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999. 6. Il limite di impegno di lire 100 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1996 al 2000, dall'articolo 58, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e' ridotto a decorrere dall'anno 1997 di lire 50 milioni. Le annualita' relative sono ridotte di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dai 1997 al 2000. Lo stanziamento del capitolo 4005 e' conseguentemente ridotto di complessive lire 150 milioni, suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999. 7. All'onere complessivo di lire 100 milioni di cui al comma 5, corrispondente alle annualita' autorizzate per gli anni 1998 e 1999, si fa fronte con la riduzione di spesa di cui al comma 6. 8. Le annualita' autorizzate con il comma 3 per gli anni dal 2000 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi. 9. In relazione alla riduzione di spesa disposta dal comma 6 relativamente all'anno 1997 e' elevato di lire 50 milioni lo stanziamento del capitolo 8840 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" dei bilanci precitati.