Art. 3. Unita' di gestione 1. Si intende per unita' di gestione l'unita' organizzativa piu' conveniente per economicita', efficienza e produttivita' in cui sia dato suddividere la rete regionale dei servizi di linea. 2. L'unita' di gestione e' costituita da una ponderata combinazione dei servizi di linea, perseguendo l'obiettivo del piu' alto grado di intermodalita'.