Art. 3.
                         Unita' di gestione
 
  1.  Si  intende  per unita' di gestione l'unita' organizzativa piu'
conveniente per economicita', efficienza e produttivita' in  cui  sia
dato suddividere la rete regionale dei servizi di linea.
  2. L'unita' di gestione e' costituita da una ponderata combinazione
dei  servizi di linea, perseguendo l'obiettivo del piu' alto grado di
intermodalita'.