Art. 30.
                        Vigilanza e controllo
 
  1. La Direzione regionale della viabilita' e dei trasporti esercita
la  vigilanza  sulla  regolarita' e sicurezza dei servizi pubblici di
linea che si svolgono sul territorio regionale.
  2. Nell'ambito delle rispettive  competenze  le  Province  svolgono
periodici  controlli  sulla regolarita' dell'esercizio dei servizi di
linea.
  3. I funzionari regionali ai quali sono  attribuiti  i  compiti  di
vigilanza  devono  essere  muniti  di  apposita  tessera di servizio,
rilasciata dal Direttore regionale della viabilita' e dei trasporti.
  4. Per i funzionari provinciali addetti ai controlli, la tessera di
servizio e' rilasciata dall'Amministrazione provinciale.