Art. 30. Vigilanza e controllo 1. La Direzione regionale della viabilita' e dei trasporti esercita la vigilanza sulla regolarita' e sicurezza dei servizi pubblici di linea che si svolgono sul territorio regionale. 2. Nell'ambito delle rispettive competenze le Province svolgono periodici controlli sulla regolarita' dell'esercizio dei servizi di linea. 3. I funzionari regionali ai quali sono attribuiti i compiti di vigilanza devono essere muniti di apposita tessera di servizio, rilasciata dal Direttore regionale della viabilita' e dei trasporti. 4. Per i funzionari provinciali addetti ai controlli, la tessera di servizio e' rilasciata dall'Amministrazione provinciale.