Art. 31.
                       Sanzioni amministrative
          per i passeggeri sprovvisti di titolo di viaggio
 
  1. Il mancato rispetto delle norme  contenute  nel  regolamento  di
vettura  comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un
minimo di lire 20.000 ad un massimo di lire 100.000.
  2.  L'uso  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  senza  il
prescritto titolo di viaggio comporta, oltre al pagamento del normale
biglietto a tariffa ordinaria tra i capolinea della corsa effettuata,
l'applicazione di una sanzione amministrativa da un  minimo  di  lire
25.000 ad un massimo di lire 75.000.
  3.  All'accertamento  delle  violazioni  di  cui  ai  commi  1  e 2
provvedono le aziende esercenti, nell'ambito dei servizi dalle stesse
esercitati, mediante propri agenti muniti di visibile riconoscimento.
  4. La violazione e' contestata immediatamente  e  personalmente  al
trasgressore  oppure  a chi era tenuto alla sorveglianza nell'ipotesi
prevista dal secondo comma dell'articolo 2 della  legge  24  novembre
1981, n. 689.
  5. All'atto della contestazione e' ammesso il pagamento, nelle mani
dell'agente  accertatore,  della  somma  complessiva dovuta, verso il
rilascio di apposita ricevuta.
  6.  Qualora  non  sia  stata  possibile  l'immediata  contestazione
personale   o   in   caso  di  mancato  pagamento  al  momento  della
contestazione,   l'agente   accertatore   inoltra   il   verbale   di
contestazione  all'ufficio  da cui dipende, che provvede a notificare
all'interessato copia del medesimo.
  7. In questo ultimo caso, l'obbligato deve effettuare il  pagamento
della somma dovuta, oltre alle spese del procedimento, entro quindici
giorni dalla notificazione stessa.
  8.  Per  la  contestazione,  per  la  notificazione, per il caso di
mancato pagamento nei modi e nei termini previsti dai commi  6  e  7,
nonche'  per quanto non espressamente previsto dal presente articolo,
si applicano le disposizioni della legge regionale 17  gennaio  1984,
n. 1.
  9.   Le   somme   riscosse   per   l'applicazione   della  sanzione
amministrativa prevista dai commi 1 e 2 sono devolute all'azienda che
gestisce il servizio.