Art. 31. Sanzioni amministrative per i passeggeri sprovvisti di titolo di viaggio 1. Il mancato rispetto delle norme contenute nel regolamento di vettura comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di lire 20.000 ad un massimo di lire 100.000. 2. L'uso dei servizi di trasporto pubblico locale senza il prescritto titolo di viaggio comporta, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria tra i capolinea della corsa effettuata, l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 75.000. 3. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono le aziende esercenti, nell'ambito dei servizi dalle stesse esercitati, mediante propri agenti muniti di visibile riconoscimento. 4. La violazione e' contestata immediatamente e personalmente al trasgressore oppure a chi era tenuto alla sorveglianza nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. All'atto della contestazione e' ammesso il pagamento, nelle mani dell'agente accertatore, della somma complessiva dovuta, verso il rilascio di apposita ricevuta. 6. Qualora non sia stata possibile l'immediata contestazione personale o in caso di mancato pagamento al momento della contestazione, l'agente accertatore inoltra il verbale di contestazione all'ufficio da cui dipende, che provvede a notificare all'interessato copia del medesimo. 7. In questo ultimo caso, l'obbligato deve effettuare il pagamento della somma dovuta, oltre alle spese del procedimento, entro quindici giorni dalla notificazione stessa. 8. Per la contestazione, per la notificazione, per il caso di mancato pagamento nei modi e nei termini previsti dai commi 6 e 7, nonche' per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. 9. Le somme riscosse per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dai commi 1 e 2 sono devolute all'azienda che gestisce il servizio.