Art. 32.
                      Controllo delle gestioni
 
  1. Le aziende di trasporto pubblico, assegnatarie delle concessioni
ai sensi dell'articolo 15, devono dotarsi di un  sistema  informatico
di  controllo  della  gestione  in  collegamento  con il sistema sito
presso  l'Amministrazione  regionale  e  presso  le   Amministrazioni
provinciali.
  2.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  ad effettuare la
progettazione e la realizzazioni del sistema software di cui al comma
1 ed in particolare del software  applicativo  anche  con  specifiche
collaborazioni nel settore del trasporto pubblico locale.
  3.  Il  software  applicativo e' reso disponibile a titolo gratuito
dall'Amministrazione regionale alle  aziende  di  trasporto  pubblico
locale ed alle Amministrazioni provinciali.
  4.  Per  le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata
la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998.
  5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio
 pluriennale per gli anni 1997-1999 - alla Rubrica n. 20 -  programma
0.5.1.    -  spese  correnti  -  Categoria  1.4.  -  Sezione  IX - e'
istituito, a decorrere dal 1998, il capitolo  3600  (2.1.143.2.09.18)
con  la  denominazione "Spese per la progettazione e la realizzazione
del  sistema  informatico  di  controllo della gestione del trasporto
pubblico locale" e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno
1998.
  6. Al predetto onere di lire 200 milioni per  l'anno  1998,  si  fa
fronte  mediante  storno  di pari importo dal capitolo 8841 "Fondo di
riserva per le spese impreviste"  dello  stato  di  previsione  della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.