Art. 32. Controllo delle gestioni 1. Le aziende di trasporto pubblico, assegnatarie delle concessioni ai sensi dell'articolo 15, devono dotarsi di un sistema informatico di controllo della gestione in collegamento con il sistema sito presso l'Amministrazione regionale e presso le Amministrazioni provinciali. 2. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad effettuare la progettazione e la realizzazioni del sistema software di cui al comma 1 ed in particolare del software applicativo anche con specifiche collaborazioni nel settore del trasporto pubblico locale. 3. Il software applicativo e' reso disponibile a titolo gratuito dall'Amministrazione regionale alle aziende di trasporto pubblico locale ed alle Amministrazioni provinciali. 4. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998. 5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 - alla Rubrica n. 20 - programma 0.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione IX - e' istituito, a decorrere dal 1998, il capitolo 3600 (2.1.143.2.09.18) con la denominazione "Spese per la progettazione e la realizzazione del sistema informatico di controllo della gestione del trasporto pubblico locale" e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1998. 6. Al predetto onere di lire 200 milioni per l'anno 1998, si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8841 "Fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.