Art. 34.
                          Norme transitorie
 
  1. In caso di subentro nelle concessioni  esistenti  alla  data  di
entrata  in  vigore della presente legge, i concessionari subentranti
sono tenuti a  rilevare  il  personale  necessario  ed  il  materiale
rotabile, a prezzi di mercato, necessario all'esercizio.
  2.  Nella  stima del materiale rotabile oggetto di rilevamento deve
essere  tenuto  conto  di  eventuali  contributi  corrisposti   dalla
Amministrazione regionale al concessionario cedente.
  3. In caso di mancato accordo sulla stima del materiale rotabile di
cui  al  comma  2,  e'  chiamato a pronunciarsi un collegio arbitrale
composto da tre  membri,  dei  quali  uno  nominato  dalla  Direzione
regionale  della  viabilita'  e  trasporti,  uno  dal  concessionario
cedente ed uno dal concessionario subentrante.
  4. Le  concessioni  regionali  e  provinciali  in  scadenza  al  31
dicembre  1997  sono  prorogate  sino all'inizio del servizio in base
alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell'articolo 15.
  5. Gli eventuali oneri  derivanti  dall'applicazione  del  comma  3
fanno  carico  al  capitolo 158 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 ed ai  corrispondenti
capitoli di bilancio per gli anni successivi.