Art. 34. Norme transitorie 1. In caso di subentro nelle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari subentranti sono tenuti a rilevare il personale necessario ed il materiale rotabile, a prezzi di mercato, necessario all'esercizio. 2. Nella stima del materiale rotabile oggetto di rilevamento deve essere tenuto conto di eventuali contributi corrisposti dalla Amministrazione regionale al concessionario cedente. 3. In caso di mancato accordo sulla stima del materiale rotabile di cui al comma 2, e' chiamato a pronunciarsi un collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali uno nominato dalla Direzione regionale della viabilita' e trasporti, uno dal concessionario cedente ed uno dal concessionario subentrante. 4. Le concessioni regionali e provinciali in scadenza al 31 dicembre 1997 sono prorogate sino all'inizio del servizio in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell'articolo 15. 5. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.