Art. 35.
                          Modifica di norme
 
  1.  Il  comma  1  dell'articolo  1 della legge regionale 9 febbraio
1996, n. 11, e' sostituito dal seguente:
  "1. Allo scopo  di  riorganizzare  e  rendere  competitivo  con  il
trasporto  privato  il  sistema  del  trasporto  collettivo su gomma,
attraverso l'integrazione con il sistema ferroviario,  e  nell'ottica
di  una  economizzazione  delle risorse e di un assetto concessionale
piu' coerente con un corretto esercizio del sistema di  trasporto  su
gomma,  la  Regione  procede entro il 30 giugno 1996 ad una riforma e
revisione delle leggi regionali per  il  trasporto  pubblico  locale,
nonche'  alla  delega  alle  Province  delle competenze relative alla
concessione delle linee sulla base del Piano regionale  e  attraverso
contratti di servizio definiti con la legge di riforma".
  2.  Il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 9 marzo 1988,
n. 10, e' sostituito dal seguente:
  "1. L'esercizio delle funzioni in  materia  di  trasporto  pubblico
locale  e'  disciplinato  dalle disposizioni della legge regionale 21
ottobre 1986, n. 41, nonche' dalla legge regionale 7 maggio 1997,  n.
20".