Art. 35. Modifica di norme 1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, e' sostituito dal seguente: "1. Allo scopo di riorganizzare e rendere competitivo con il trasporto privato il sistema del trasporto collettivo su gomma, attraverso l'integrazione con il sistema ferroviario, e nell'ottica di una economizzazione delle risorse e di un assetto concessionale piu' coerente con un corretto esercizio del sistema di trasporto su gomma, la Regione procede entro il 30 giugno 1996 ad una riforma e revisione delle leggi regionali per il trasporto pubblico locale, nonche' alla delega alle Province delle competenze relative alla concessione delle linee sulla base del Piano regionale e attraverso contratti di servizio definiti con la legge di riforma". 2. Il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e' sostituito dal seguente: "1. L'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale e' disciplinato dalle disposizioni della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, nonche' dalla legge regionale 7 maggio 1997, n. 20".