Art. 36. Abrogazione di norme 1. E' abrogata la legge regionale 41/1986, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3, 4, 66 e, fino al 31 dicembre 1997, dell'articolo 65. 2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 15, comma 1, 16, comma 7, e 34, comma 4, le disposizioni della legge regionale 41/1986 che disciplinano i rapporti concessori e contributivi di esercizio tra le Amministrazioni regionale e provinciali e le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale continuano a trovare applicazione fino al 30 giugno 1998. 3. E' abrogato l'articolo 11 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10.