Art. 36.
                        Abrogazione di norme
 
  1.  E'  abrogata  la  legge  regionale 41/1986, ad esclusione degli
articoli 1, 2, 3, 4, 66 e, fino al 31  dicembre  1997,  dell'articolo
65.
  2.  In  relazione a quanto disposto dagli articoli 15, comma 1, 16,
comma 7, e 34, comma 4, le disposizioni della legge regionale 41/1986
che disciplinano i rapporti concessori e  contributivi  di  esercizio
tra le Amministrazioni regionale e provinciali e le aziende esercenti
servizi   di   trasporto   pubblico   locale   continuano  a  trovare
applicazione fino al 30 giugno 1998.
  3. E' abrogato l'articolo 11  della  legge  regionale  14  febbraio
1995, n. 10.