Art. 4. Servizi di linea urbani ed extraurbani 1. Sono servizi di linea provinciali urbani: a) i servizi di linea caratterizzati da alta frequenza di corse, che si svolgono nell'ambito dei centri abitati, anche se appartenenti a comuni diversi, purche' sussista una sostanziale continuita' di insediamenti edilizi; b) i servizi di linea che collegano uno o piu' comuni contermini ad un comune capoluogo di provincia, oppure ad un comune con popolazione superiore a 25.000 abitanti, anche quando non sussista totale continuita' di insediamenti edilizi, purche' i servizi di linea medesimi siano caratterizzati da alto indice di pendolarita' e frequenza, da un limitato percorso complessivo, nonche' dall'applicazione della tariffa urbana strutturata in due o piu' tratte. 2. Sono servizi di linea provinciali extraurbani tutti i servizi non compresi nel comma 1. 3. La classificazione di servizio di linea urbano o extraurbano e' disposta dal Piano regionale di cui all'articolo 8.