Art. 4.
               Servizi di linea urbani ed extraurbani
 
  1. Sono servizi di linea provinciali urbani:
   a) i servizi di linea caratterizzati da alta frequenza  di  corse,
che si svolgono nell'ambito dei centri abitati, anche se appartenenti
a  comuni  diversi,  purche'  sussista una sostanziale continuita' di
insediamenti edilizi;
   b) i servizi di linea che collegano uno o piu'  comuni  contermini
ad  un  comune  capoluogo  di  provincia,  oppure  ad  un  comune con
popolazione superiore a 25.000 abitanti, anche  quando  non  sussista
totale  continuita'  di  insediamenti  edilizi,  purche' i servizi di
linea medesimi siano caratterizzati da alto indice di pendolarita'  e
frequenza,    da    un   limitato   percorso   complessivo,   nonche'
dall'applicazione della tariffa urbana  strutturata  in  due  o  piu'
tratte.
  2.  Sono  servizi  di linea provinciali extraurbani tutti i servizi
non compresi nel comma 1.
  3. La classificazione di servizio di linea urbano o extraurbano  e'
disposta dal Piano regionale di cui all'articolo 8.