Art. 5.
                       Funzioni della Regione
 
  1.   In  materia  di  trasporto  pubblico  locale  la  Regione,  in
particolare:
   a) adotta il Piano regionale per il trasporto pubblico locale;
   b) provvede  alla  ripartizione  tra  le  Province  delle  risorse
finanziarie   per   l'esercizio  delle  funzioni  delegate  ai  sensi
dell'articolo 6;
   c) stabilisce le tariffe di trasporto pubblico locale;
   d)  esercita  la  vigilanza  sui   servizi   pubblici   di   linea
provinciali.