Art. 5. Funzioni della Regione 1. In materia di trasporto pubblico locale la Regione, in particolare: a) adotta il Piano regionale per il trasporto pubblico locale; b) provvede alla ripartizione tra le Province delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 6; c) stabilisce le tariffe di trasporto pubblico locale; d) esercita la vigilanza sui servizi pubblici di linea provinciali.