Art. 6. Delega alle Province 1. Sono delegate alle Province: a) le funzioni relative alle concessioni di servizi di linea che si svolgono all'interno del territorio della Regione, ivi compresi quelli che si svolgono integralmente nell'ambito del territorio di un Comune e quelli il cui percorso interessi in misura non prevalente la Regione contermine; b) le funzioni relative alla concessione di contributi per gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale; c) le funzioni di cui all'articolo 14, secondo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902. 2. Le Amministrazioni provinciali promuovono annualmente una conferenza tra i Comuni di ogni unita' di gestione favorendo la partecipazione degli utenti, al fine di valutare la qualita', la quantita' e i costi dei servizi di trasporto pubblico locale.