Art. 6.
                        Delega alle Province
 
  1. Sono delegate alle Province:
   a)  le  funzioni relative alle concessioni di servizi di linea che
si svolgono all'interno del territorio della  Regione,  ivi  compresi
quelli che si svolgono integralmente nell'ambito del territorio di un
Comune e quelli il cui percorso interessi in misura non prevalente la
Regione contermine;
   b)  le  funzioni  relative  alla concessione di contributi per gli
investimenti nel settore del trasporto pubblico locale;
   c) le funzioni di cui all'articolo 14, secondo comma, n.  2),  del
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.
  2.   Le  Amministrazioni  provinciali  promuovono  annualmente  una
conferenza tra i Comuni di  ogni  unita'  di  gestione  favorendo  la
partecipazione  degli  utenti,  al  fine  di valutare la qualita', la
quantita' e i costi dei servizi di trasporto pubblico locale.