Art. 7. Competenze delle Province 1. Le Province provvedono: a) all'utilizzo delle somme assegnate annualmente dall'Amministrazione regionale; b) al rilascio delle concessioni previste per l'esercizio dei servizi di linea provinciali definiti nel Piano regionale del trasporto pubblico locale; c) all'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento delle unita' di gestione; d) alla proposta delle tariffe di esercizio da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale; e) allo svolgimento delle competenze previste dal regolamento di cui all'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni ed integrazioni; f) al rilascio dei titoli di viaggio agevolati per determinate categorie di utenti; g) alla formulazione dei programmi pluriennali di investimento per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale; h) al rilascio della concessione per la costruzione e l'esercizio di autostazioni di competenza territoriale, fatte salve le competenze del Comune in materia edilizia; i) alla concessione ai Comuni, anche associati nelle forme previste dal capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, dei contributi per l'acquisto di scuolabus; l) all'approvazione dei regolamenti comunali per il rilascio delle licenze per noleggio da rimessa con autobus; m) al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi non di linea con autobus; n) al rilascio alle aziende, assegnatarie di unita' di gestione, della concessione di servizi di linea ricadenti nell'unita' di gestione medesima e non previsti dal Piano regionale, attivati dai Comuni, a condizione che la spesa relativa sia a totale carico dei Comuni stessi; o) all'approvazione, per la parte di competenza, dei piani urbani del traffico di cui all'articolo 11; p) al controllo dei servizi di linea di competenza.