Art. 7.
                      Competenze delle Province
 
  1. Le Province provvedono:
   a)    all'utilizzo    delle    somme     assegnate     annualmente
dall'Amministrazione regionale;
   b)  al  rilascio  delle  concessioni  previste per l'esercizio dei
servizi  di  linea  provinciali  definiti  nel  Piano  regionale  del
trasporto pubblico locale;
   c)  all'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento
delle unita' di gestione;
   d)  alla  proposta  delle  tariffe di esercizio da sottoporre alla
approvazione della Giunta regionale;
   e) allo svolgimento delle competenze previste dal  regolamento  di
cui  all'allegato  A  del  regio  decreto  8  gennaio 1931, n. 148, e
successive modificazioni ed integrazioni;
   f) al rilascio dei titoli di  viaggio  agevolati  per  determinate
categorie di utenti;
   g) alla formulazione dei programmi pluriennali di investimento per
la  realizzazione  ed  il completamento di infrastrutture al servizio
del trasporto pubblico locale;
   h) al rilascio della concessione per la costruzione e  l'esercizio
di autostazioni di competenza territoriale, fatte salve le competenze
del Comune in materia edilizia;
   i)  alla  concessione  ai  Comuni,  anche  associati  nelle  forme
previste dal capo VIII  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  dei
contributi per l'acquisto di scuolabus;
   l) all'approvazione dei regolamenti comunali per il rilascio delle
licenze per noleggio da rimessa con autobus;
   m)  al  rilascio  delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi
non di linea con autobus;
   n) al rilascio alle aziende, assegnatarie di unita'  di  gestione,
della  concessione  di  servizi  di  linea  ricadenti  nell'unita' di
gestione medesima e non previsti dal Piano  regionale,  attivati  dai
Comuni,  a  condizione  che la spesa relativa sia a totale carico dei
Comuni stessi;
   o) all'approvazione, per la parte di competenza, dei piani  urbani
del traffico di cui all'articolo 11;
   p) al controllo dei servizi di linea di competenza.