Art. 8.
                        Finalita' e contenuti
 
  1.  Il Piano regionale per il trasporto pubblico locale, di seguito
denominato  Piano  regionale,  assicura  un  sistema   coordinato   e
integrato di trasporto per la mobilita' delle persone.
  2. Il Piano regionale, in particolare:
   a)  definisce  la  rete  delle  linee di trasporto pubblico locale
nell'ambito di competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia al fine
di assicurare la massima accessibilita' delle persone  ai  luoghi  di
studio,  di  lavoro  e  di relazione nel quadro di una integrazione e
specializzazione funzionale dei vari modi di trasporto;
   b) stabilisce le  singole  unita'  di  gestione,  specificate  nei
servizi di linea che le compongono, nei programmi di esercizio, negli
orari,  nei percorsi, nella previsione della dotazione organica degli
addetti e dei mezzi, con l'obiettivo  di  raggiungere  un  equilibrio
finanziario  dell'esercizio  il  cui  costo sia coperto per almeno il
trentacinque per cento dai ricavi derivanti dalle tariffe;
   c)  individua  il  costo  di  esercizio  delle unita' di gestione,
tenendo conto delle tipologie tecniche di  esercizio  delle  linee  e
delle  caratteristiche  del  territorio in cui i servizi si svolgono,
con particolare riferimento al costo medio del  personale  conducente
di  linea, nonche' alle quote di ammortamento del materiale rotabile;
il costo medio del  personale  conducente  di  linea  e'  oggetto  di
concertazione  tra  Regione,  Province, aziende di trasporto pubblico
locale  e  organizzazioni  sindacali   confederali   dei   lavoratori
maggiormente  rappresentative  a  livello nazionale ed e' determinato
con deliberazione della Giunta regionale su  proposta  dell'Assessore
regionale alla viabilita' e trasporti;
   d) individua la Provincia competente in merito alle singole unita'
di gestione;
   e)  stabilisce  i  criteri  di  economicita',  di  efficienza,  di
efficacia e di  qualita',  cui  debbono  ispirarsi  o  uniformarsi  i
servizi;
   f)  individua ed enuncia i criteri di intervento finanziario della
Regione nel settore, sia in riferimento alle spese di gestione che  a
quelle  di investimento, tenendo conto delle caratteristiche tecniche
delle linee e del territorio;
   g) determina le forme specifiche di coordinamento dei vari servizi
e dei modi di trasporto;
   h) individua la localizzazione delle  infrastrutture  al  servizio
del trasporto pubblico locale;
   i)  determina  il fabbisogno finanziario necessario all'attuazione
del Piano regionale;
   l) definisce i piani di mobilita' delle  persone  handicappate  in
conformita' alle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   m)  definisce  l'articolazione  del  servizio  per  le  zone  e le
categorie  disagiate  e  gli  interventi  per  l'eliminazione   delle
barriere architettoniche;
   n)  definisce  le  finalita'  e  gli standard per la redazione dei
piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la  viabilita'
extraurbana,  in  relazione ai servizi di linea di trasporto pubblico
locale;
   o) definisce gli standard di riferimento per i dispositivi per  il
risparmio  di  carburante  dei  veicoli adibiti al trasporto pubblico
locale.