Art. 8. Finalita' e contenuti 1. Il Piano regionale per il trasporto pubblico locale, di seguito denominato Piano regionale, assicura un sistema coordinato e integrato di trasporto per la mobilita' delle persone. 2. Il Piano regionale, in particolare: a) definisce la rete delle linee di trasporto pubblico locale nell'ambito di competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia al fine di assicurare la massima accessibilita' delle persone ai luoghi di studio, di lavoro e di relazione nel quadro di una integrazione e specializzazione funzionale dei vari modi di trasporto; b) stabilisce le singole unita' di gestione, specificate nei servizi di linea che le compongono, nei programmi di esercizio, negli orari, nei percorsi, nella previsione della dotazione organica degli addetti e dei mezzi, con l'obiettivo di raggiungere un equilibrio finanziario dell'esercizio il cui costo sia coperto per almeno il trentacinque per cento dai ricavi derivanti dalle tariffe; c) individua il costo di esercizio delle unita' di gestione, tenendo conto delle tipologie tecniche di esercizio delle linee e delle caratteristiche del territorio in cui i servizi si svolgono, con particolare riferimento al costo medio del personale conducente di linea, nonche' alle quote di ammortamento del materiale rotabile; il costo medio del personale conducente di linea e' oggetto di concertazione tra Regione, Province, aziende di trasporto pubblico locale e organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale ed e' determinato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla viabilita' e trasporti; d) individua la Provincia competente in merito alle singole unita' di gestione; e) stabilisce i criteri di economicita', di efficienza, di efficacia e di qualita', cui debbono ispirarsi o uniformarsi i servizi; f) individua ed enuncia i criteri di intervento finanziario della Regione nel settore, sia in riferimento alle spese di gestione che a quelle di investimento, tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle linee e del territorio; g) determina le forme specifiche di coordinamento dei vari servizi e dei modi di trasporto; h) individua la localizzazione delle infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale; i) determina il fabbisogno finanziario necessario all'attuazione del Piano regionale; l) definisce i piani di mobilita' delle persone handicappate in conformita' alle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 104; m) definisce l'articolazione del servizio per le zone e le categorie disagiate e gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche; n) definisce le finalita' e gli standard per la redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilita' extraurbana, in relazione ai servizi di linea di trasporto pubblico locale; o) definisce gli standard di riferimento per i dispositivi per il risparmio di carburante dei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale.