Art. 4.
                             Attuazione
 
  1.  Agli adempimenti conseguenti alle modifiche di cui all'articolo
2 provvedono i  Direttori  generali  delle  Unita'  Sanitarie  Locali
interessate  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
   Data a Genova, addi' 24 febbraio 1997
                                MORI