Art. 4. Attuazione 1. Agli adempimenti conseguenti alle modifiche di cui all'articolo 2 provvedono i Direttori generali delle Unita' Sanitarie Locali interessate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addi' 24 febbraio 1997 MORI