Art. 2. Modificazione dell'articolo 26, comma 6 1. Il comma 6 dell'articolo 26 della legge regionale 41/1995 e' sostituito dal seguente: "6. La Provincia, verificata la completezza e la rispondenza alle condizioni e ai requisiti di legge, approva le domande presentate ai sensi degli articoli di cui al titolo II e concede i relativi contributi, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, sulla base dei criteri nel rispetto dei termini di cui alla lettera a-bis) dell'articolo 2, tenendo conto dell'ordine cronologico delle domande determinato dalla data di ricevimento e dal numero di protocollo generale della Provincia".