Art. 2.
               Modificazione dell'articolo 26, comma 6
 
  1.  Il  comma  6  dell'articolo 26 della legge regionale 41/1995 e'
sostituito dal seguente:
  "6. La Provincia, verificata la completezza e la  rispondenza  alle
condizioni  e ai requisiti di legge, approva le domande presentate ai
sensi degli articoli di  cui  al  titolo  II  e  concede  i  relativi
contributi,  nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, sulla
base dei criteri nel rispetto dei termini di cui alla lettera  a-bis)
dell'articolo  2, tenendo conto dell'ordine cronologico delle domande
determinato dalla data di ricevimento  e  dal  numero  di  protocollo
generale della Provincia".