Art. 4. Norma transitoria 1. Le domande dirette ad accedere ai benefici previsti dalla legge regionale 41/1995 relativamente all'anno finanziario 1997, pervenute entro la data del 17 marzo 1997, si considerano tutte presentate in tale data. 2. Per l'anno 1997, le domande presentate dal 17 marzo sono ammissibili a contributo ancorche' alla data di presentazione non risultino piu' in possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale 41/1995, a condizione che tali requisiti sussistessero nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 16 marzo 1997.