Art. 4.
                          Norma transitoria
 
  1.  Le domande dirette ad accedere ai benefici previsti dalla legge
regionale 41/1995 relativamente all'anno finanziario 1997,  pervenute
entro  la  data del 17 marzo 1997, si considerano tutte presentate in
tale data.
  2. Per l'anno  1997,  le  domande  presentate  dal  17  marzo  sono
ammissibili  a  contributo  ancorche'  alla data di presentazione non
risultino piu'  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dalla  legge
regionale  41/1995, a condizione che tali requisiti sussistessero nel
periodo compreso tra il 1 gennaio e il 16 marzo 1997.