(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 14 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. Con la presente legge la Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 36, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), organizza e disciplina interventi nelle aree classificate come distretti industriali ai sensi della citata legge, del decreto ministeriale 21 aprile 1993 e della deliberazione di attuazione del Consiglio regionale. 2. La Regione individua il distretto quale ambito di sviluppo economico - occupazionale e quale sede di promozione e di coordinamento delle iniziative locali di politica industriale attraverso il confronto fra le parti istituzionali, economiche e sociali operanti nell'area, al fine di approfondire la conoscenza delle problematiche del sistema produttivo, perseguire l'uso piu' efficace degli strumenti di politica industriale esistenti, ricercare e attivare nuove linee di intervento. A tal fine la Regione favorisce la predisposizione di programmi di sviluppo e la costituzione dei Comitati di distretto di cui all'articolo 2. 3. La Regione inoltre sostiene e finanzia, alle condizioni e con le modalita' di cui alla presente legge, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 3, della legge 317/1991, progetti innovativi di politica industriale concernenti piu' imprese proposti e realizzati, nelle aree classificate come distretto, da consorzi, societa' consortili, piccole e medie imprese fra loro associate, societa' consortili a capitale misto pubblico e privato, enti e societa' a prevalente partecipazione pubblica aventi finalita' statutarie riferibili allo sviluppo dei sistemi locali di imprese.