Art. 2.
                        Comitati di Distretto
 
  1. Nell'ambito di ogni distretto, o di  aggregazioni  di  distretti
omogenei,  vengono istituiti, su iniziativa delle parti istituzionali
locali e/o delle parti sociali, Comitati di distretto.
  2. I Comitati sono composti dai rappresentanti  delle  associazioni
imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative
dell'area   e   dai  rappresentanti  degli  enti  locali  di  maggior
dimensione e di eventuali altre istituzioni  pubbliche  operanti  nel
campo della politica industriale nell'area.
  3.  I  Comitati  sono  istituiti  con  deliberazione  della  Giunta
regionale, sulla base delle indicazioni proposte a livello e  secondo
criteri   di  rappresentativita'  e  di  equilibrata  presenza  delle
componenti sopra indicate (imprenditori, sindacati, enti pubblici).
  4.  La  Giunta  regionale   promuove,   dove   le   caratteristiche
dimensionali e l'affinita' delle problematiche industriali lo rendono
opportuno, l'aggregazione fra distretti contigui, istituendo un unico
Comitato di distretto.
  5.  Il  Comitato  ha  sede  di  norma  presso  il Comune di maggior
dimensione del distretto, ovvero presso altra  istituzione  pubblica,
che  ne  assicura  il  coordinamento  dell'attivita'  e la segreteria
tecnica, secondo le modalita' stabilite dal Comitato stesso, al  fine
di  assicurarne  la migliore funzionalita'. Il Comitato, di norma, e'
composto da non piu' di quindici membri.
  6. La funzione del Comitato di distretto e'  quella  di  costituire
una  sede  locale  di  confronto fra le parti interessate sui temi di
politica industriale locale; in particolare il comitato di distretto:
   a) promuove il miglior utilizzo, a livello locale, degli strumenti
di  politica  industriale  presenti  nella  legislazione   regionale,
nazionale  e  comunitaria, attraverso la predisposizione di programmi
di sviluppo di cui all'articolo 1;
   b) evidenzia la opportunita' di nuovi strumenti di intervento;
   c) esprime proposte e pareri alla Giunta regionale in  materia  di
politica industriale di interesse locale;
   d)  esprime,  laddove il Comitato sia stato formalmente istituito,
un parere sui progetti di cui si richiede il finanziamento  ai  sensi
della presente legge. Il parere ha come contenuto una valutazione sul
grado  di  corrispondenza  e  conformita'  del progetto proposto agli
obiettivi ed ai contenuti  indicati  dagli  articoli  4  e  5  e  dal
documento programmatico di cui al comma 7.
  7.  Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 6, i Comitati
di distretto presentano alla Giunta regionale, entro tre  mesi  dalla
data di costituzione, il programma di sviluppo di cui all'articolo 1,
comma  2, consistente in un documento programmatico di orientamento e
di indirizzo con il qule sono evidenziati gli obiettivi e le strategi
di  politica  industriale  locale  che  si  ritiene   di   perseguire
nell'ambito  del distretto. Il documento di orientamento ed indirizzo
fa riferimento alle finalita' indicate all'articolo  4  della  legge,
specificandole    in   relazione   alle   caratteristiche   ed   alle
problematiche del distretto e tiene conto delle indicazioni contenute
negli atti di programmazione  economica  e  territoriale  adottati  a
livello  regionale  e  locale. Il documento programmatico puo' essere
aggiornato con analoghe modalita'.