Art. 2. Comitati di Distretto 1. Nell'ambito di ogni distretto, o di aggregazioni di distretti omogenei, vengono istituiti, su iniziativa delle parti istituzionali locali e/o delle parti sociali, Comitati di distretto. 2. I Comitati sono composti dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative dell'area e dai rappresentanti degli enti locali di maggior dimensione e di eventuali altre istituzioni pubbliche operanti nel campo della politica industriale nell'area. 3. I Comitati sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni proposte a livello e secondo criteri di rappresentativita' e di equilibrata presenza delle componenti sopra indicate (imprenditori, sindacati, enti pubblici). 4. La Giunta regionale promuove, dove le caratteristiche dimensionali e l'affinita' delle problematiche industriali lo rendono opportuno, l'aggregazione fra distretti contigui, istituendo un unico Comitato di distretto. 5. Il Comitato ha sede di norma presso il Comune di maggior dimensione del distretto, ovvero presso altra istituzione pubblica, che ne assicura il coordinamento dell'attivita' e la segreteria tecnica, secondo le modalita' stabilite dal Comitato stesso, al fine di assicurarne la migliore funzionalita'. Il Comitato, di norma, e' composto da non piu' di quindici membri. 6. La funzione del Comitato di distretto e' quella di costituire una sede locale di confronto fra le parti interessate sui temi di politica industriale locale; in particolare il comitato di distretto: a) promuove il miglior utilizzo, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria, attraverso la predisposizione di programmi di sviluppo di cui all'articolo 1; b) evidenzia la opportunita' di nuovi strumenti di intervento; c) esprime proposte e pareri alla Giunta regionale in materia di politica industriale di interesse locale; d) esprime, laddove il Comitato sia stato formalmente istituito, un parere sui progetti di cui si richiede il finanziamento ai sensi della presente legge. Il parere ha come contenuto una valutazione sul grado di corrispondenza e conformita' del progetto proposto agli obiettivi ed ai contenuti indicati dagli articoli 4 e 5 e dal documento programmatico di cui al comma 7. 7. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 6, i Comitati di distretto presentano alla Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di costituzione, il programma di sviluppo di cui all'articolo 1, comma 2, consistente in un documento programmatico di orientamento e di indirizzo con il qule sono evidenziati gli obiettivi e le strategi di politica industriale locale che si ritiene di perseguire nell'ambito del distretto. Il documento di orientamento ed indirizzo fa riferimento alle finalita' indicate all'articolo 4 della legge, specificandole in relazione alle caratteristiche ed alle problematiche del distretto e tiene conto delle indicazioni contenute negli atti di programmazione economica e territoriale adottati a livello regionale e locale. Il documento programmatico puo' essere aggiornato con analoghe modalita'.