Art. 3.
                       Contratti di programma
 
  1.  Il   Presidente   della   Giunta   regionale,   in   attuazione
dell'articolo  36,  comma  3,  della legge 317/1991, e' autorizzato a
stipulare  contratti  di  programma  aventi   ad   oggetto   progetti
innovativi  di  politica  industriale  concernenti  piu'  imprese con
consorzi, societa' consortili,  piccole  e  medie  imprese  fra  loro
associate,  societa'  consortili a capitale misto pubblico e privato,
enti e societa' a prevalente partecipazion pubblica aventi  finalita'
statutarie  riferibili  allo  sviluppo dei sistemi locali di imprese,
aventi sede  ed  operanti  nelle  aree  classificate  come  distretti
industriali  ai  sensi  dell'articolo  36,  commi  1 e 2, della legge
317/1991.
  2. I progetti e  i  contratti  di  programma  sono  preventivamente
approvati dalla Giunta regionale, acquisito il parere dei Comitati di
distretto  interessati, che autorizza il Presidente alla stipulazione
dei contratti.
  3. Il finanziamento dei  progetti  puo'  avvenire  anche  senza  il
ricorso  al  contratto  di  programma  quando  le caratteristiche del
progetto, per durata e/o entita' del contributo richiesto e/o  numero
dei  soggetti  coinvolti  e/o  caratteristiche tecniche, non presenta
particolari complessita'; in tal caso le modalita'  di  realizzazione
del  progetto  e  le  condizioni  del  finanziamento  regionale  sono
direttamente stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale  di
approvazione del progetto.
  4.  I  progetti  possono  riferirsi  ad  un solo distretto o a piu'
distretti contigui con problematiche analoghe.
  5. La durata dei progetti non puo' superare i tre anni.
  6. Il finanziamento e'  concesso  nei  limiti  percentuali  di  cui
all'articolo 6 e non puo' comunque superare l'ammontare di lire 1.000
milioni nel triennio, con il limite di lire 500 milioni per anno.
  7.  I progetti devono avere finalita' e contenuti riferibili ad una
o piu' delle indicazioni previste negli articoli 4 e 5.
  8. I progetti che incidono in tutto o in parte su aree  oggetto  di
altri  specifici  interventi  di  politica  industriale  comunitaria,
nazionale  e  regionale  devono  essere  con  questi   opportunamente
coordinati.