Art. 3. Contratti di programma 1. Il Presidente della Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 36, comma 3, della legge 317/1991, e' autorizzato a stipulare contratti di programma aventi ad oggetto progetti innovativi di politica industriale concernenti piu' imprese con consorzi, societa' consortili, piccole e medie imprese fra loro associate, societa' consortili a capitale misto pubblico e privato, enti e societa' a prevalente partecipazion pubblica aventi finalita' statutarie riferibili allo sviluppo dei sistemi locali di imprese, aventi sede ed operanti nelle aree classificate come distretti industriali ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, della legge 317/1991. 2. I progetti e i contratti di programma sono preventivamente approvati dalla Giunta regionale, acquisito il parere dei Comitati di distretto interessati, che autorizza il Presidente alla stipulazione dei contratti. 3. Il finanziamento dei progetti puo' avvenire anche senza il ricorso al contratto di programma quando le caratteristiche del progetto, per durata e/o entita' del contributo richiesto e/o numero dei soggetti coinvolti e/o caratteristiche tecniche, non presenta particolari complessita'; in tal caso le modalita' di realizzazione del progetto e le condizioni del finanziamento regionale sono direttamente stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del progetto. 4. I progetti possono riferirsi ad un solo distretto o a piu' distretti contigui con problematiche analoghe. 5. La durata dei progetti non puo' superare i tre anni. 6. Il finanziamento e' concesso nei limiti percentuali di cui all'articolo 6 e non puo' comunque superare l'ammontare di lire 1.000 milioni nel triennio, con il limite di lire 500 milioni per anno. 7. I progetti devono avere finalita' e contenuti riferibili ad una o piu' delle indicazioni previste negli articoli 4 e 5. 8. I progetti che incidono in tutto o in parte su aree oggetto di altri specifici interventi di politica industriale comunitaria, nazionale e regionale devono essere con questi opportunamente coordinati.