Art. 4. Finahta' dei progetti 1. I progetti, relativi ad uno o piu' distretti, dovranno perseguire le seguenti finalita': a) creare le condizioni che consentano la valorizzazione delle risorse e delle conoscenze umane, tecniche e produttive esistenti o potenzialmente reperibili all'interno del distretto o attraibili nello stesso; b) favorire lo sviluppo e il consolidamento del tessuto imprenditoriale minore e promuovere il rilancio dell'occupazione qualificata in attivita' innovative di ricerca, produzione, servizi; c) favorire la trasformazione e lo sviluppo del territorio arricchendone la dotazione di strutture di servizio al sistema produttivo. 2. In particolare, tenendo conto delle diverse situazioni e condizioni locali e settoriali, dovranno essere perseguiti i seguenti obiettivi: a) sviluppare ulteriormente le strutture produttive esistenti, specie con il rafforzamento della loro proiezione internazionale; b) favorire i processi di riorganizzazione interna dei settori di specializzazione produttiva, specie nella prospettiva di integrazione di sistema e di consolidamento delle relazioni fra imprese; c) migliorare le prestazioni operative dei sistemi produttivi specializzati con la sperimentazione e l'adozione di servizi innovativi mirati ad elevare il livello di qualita' di processo, di prodotto e di strutture organizzative; d) sostenere, dove necessario, la diversificazione e la riconversione delle strutture operanti in specializzazioni produttive mature; e) sostenere la reindustrializzazione di aree che, pur presentandosi ancora come distretti industriali, evidenziano processi di declino, e la riconversione dei settori colpiti da fenomeni di crisi strutturale, agevolando la creazione di nuova imprenditorialita' e la riallocazione delle risorse umane.