Art. 4.
                        Finahta' dei progetti
 
  1.   I  progetti,  relativi  ad  uno  o  piu'  distretti,  dovranno
perseguire le seguenti finalita':
   a) creare le condizioni che  consentano  la  valorizzazione  delle
risorse  e  delle conoscenze umane, tecniche e produttive esistenti o
potenzialmente reperibili  all'interno  del  distretto  o  attraibili
nello stesso;
   b)   favorire   lo   sviluppo  e  il  consolidamento  del  tessuto
imprenditoriale minore  e  promuovere  il  rilancio  dell'occupazione
qualificata in attivita' innovative di ricerca, produzione, servizi;
   c)  favorire  la  trasformazione  e  lo  sviluppo  del  territorio
arricchendone la  dotazione  di  strutture  di  servizio  al  sistema
produttivo.
  2.  In  particolare,  tenendo  conto  delle  diverse  situazioni  e
condizioni locali e settoriali, dovranno essere perseguiti i seguenti
obiettivi:
   a) sviluppare ulteriormente  le  strutture  produttive  esistenti,
specie con il rafforzamento della loro proiezione internazionale;
   b)  favorire i processi di riorganizzazione interna dei settori di
specializzazione produttiva, specie nella prospettiva di integrazione
di sistema e di consolidamento delle relazioni fra imprese;
   c) migliorare le  prestazioni  operative  dei  sistemi  produttivi
specializzati   con   la  sperimentazione  e  l'adozione  di  servizi
innovativi mirati ad elevare il livello di qualita' di  processo,  di
prodotto e di strutture organizzative;
   d)   sostenere,   dove   necessario,   la  diversificazione  e  la
riconversione delle strutture operanti in specializzazioni produttive
mature;
   e)  sostenere  la   reindustrializzazione   di   aree   che,   pur
presentandosi ancora come distretti industriali, evidenziano processi
di  declino,  e  la  riconversione dei settori colpiti da fenomeni di
crisi    strutturale,    agevolando    la    creazione    di    nuova
imprenditorialita' e la riallocazione delle risorse umane.