Art. 7. Procedure 1. I soggetti indicati all'articolo 6 interessati ai contributi di cui alla presente legge presentano le proposte di progetto e la relativa richiesta di finanziamento al Presidente della Giunta regionale e, in copia, al comitato di distretto competente, alle scadenze previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2. 2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione, la Giunta regionale, con propria deliberazione attuativa, stabilisce le scadenze annuali per la presentazione delle proposte di progetto e delle relative richieste di finanziamento che dovranno essere predisposte secondo le modalita' stabilite nella stessa deliberazione. 3. Il Comitato di distretto esprime alla Giunta regionale il parere previsto dall'articolo 2, comma 6, entro i quarantacinque giorni successivi alle suddette scadenze. 4. L'istruttoria delle domande di finanziamento e' affidata alle strutture della Giunta regionale competenti in materia di industria che possono avvalersi della assistenza tecnica degli enti strumentali della Regione e che acquisiscono, nel caso in cui le proposte di progetto interessino in modo rilevante anche altre materie, i pareri delle altre strutture regionali interessate. 5. Gli uffici regionali possono richiedere notizie esplicative, integrazioni e modificazioni alla proposta di progetto. 6. L'istruttoria si conclude, di norma entro novanta giorni, con la deliberazione della Giunta regionale assunta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ovvero con una deliberazione di non accoglimento della domanda. 7. Le strutture regionali competenti in materia di industria provvederanno direttamente o per il tramite degli enti strumentali, ad una attivita' di monitoraggio e di valutazione sugli effetti dei progetti realizzati rispetto alla situazione economica del distretto interessato; a tal fine i soggetti beneficiari degli interventi di cui alla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni richieste dagli uffici. 8. Una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e' presentata annualmente dalla Giunta al Consiglio regionale entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, anche al fine dell'eventuale adozione da parte del Consiglio di ulteriori indirizzi e priorita' per i progetti, cosi' come previsto dall'articolo 8. 9. Al fine di stimolare la predisposizione di progetti corrispondenti alle finalita' di cui alla presente legge e correlati alle problematiche dei distretti, la Giunta regionale, su proposta dei comitati di distretto o di propria iniziativa, puo' avvalersi di qualificati istituiti pubblici o privati specializzati nelle analisi economiche e nello studio delle politiche industriali per i sistemi locali di imprese al fine di approfondire le caratteristiche socio-economiche delle aree distrettuali.