Art. 7.
                              Procedure
 
  1.  I soggetti indicati all'articolo 6 interessati ai contributi di
cui alla presente legge presentano  le  proposte  di  progetto  e  la
relativa  richiesta  di  finanziamento  al  Presidente  della  Giunta
regionale e, in copia, al  comitato  di  distretto  competente,  alle
scadenze  previste  dalla deliberazione della Giunta regionale di cui
al comma 2.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge sul Bollettino ufficiale della Regione,  la  Giunta  regionale,
con  propria  deliberazione attuativa, stabilisce le scadenze annuali
per la presentazione delle proposte  di  progetto  e  delle  relative
richieste di finanziamento che dovranno essere predisposte secondo le
modalita' stabilite nella stessa deliberazione.
  3. Il Comitato di distretto esprime alla Giunta regionale il parere
previsto  dall'articolo  2,  comma  6,  entro i quarantacinque giorni
successivi alle suddette scadenze.
  4.  L'istruttoria  delle  domande di finanziamento e' affidata alle
strutture della Giunta regionale competenti in materia  di  industria
che possono avvalersi della assistenza tecnica degli enti strumentali
della  Regione  e  che  acquisiscono,  nel caso in cui le proposte di
progetto interessino in modo rilevante anche altre materie, i  pareri
delle altre strutture regionali interessate.
  5.  Gli  uffici  regionali  possono richiedere notizie esplicative,
integrazioni e modificazioni alla proposta di progetto.
  6. L'istruttoria si conclude, di norma entro novanta giorni, con la
deliberazione della Giunta regionale assunta ai  sensi  dell'articolo
3,  comma  2,  ovvero con una deliberazione di non accoglimento della
domanda.
  7. Le  strutture  regionali  competenti  in  materia  di  industria
provvederanno  direttamente  o per il tramite degli enti strumentali,
ad una attivita' di monitoraggio e di valutazione sugli  effetti  dei
progetti  realizzati rispetto alla situazione economica del distretto
interessato; a tal fine i soggetti beneficiari  degli  interventi  di
cui  alla  presente  legge  sono  tenuti  a  fornire  le informazioni
richieste dagli uffici.
  8. Una relazione sullo stato di attuazione della presente legge  e'
presentata  annualmente  dalla Giunta al Consiglio regionale entro il
primo trimestre dell'anno successivo a quello di  riferimento,  anche
al  fine  dell'eventuale adozione da parte del Consiglio di ulteriori
indirizzi  e  priorita'  per  i   progetti,   cosi'   come   previsto
dall'articolo 8.
  9.   Al   fine   di   stimolare   la  predisposizione  di  progetti
corrispondenti alle finalita' di cui alla presente legge e  correlati
alle  problematiche  dei  distretti, la Giunta regionale, su proposta
dei comitati di distretto o di propria iniziativa, puo' avvalersi  di
qualificati  istituiti pubblici o privati specializzati nelle analisi
economiche e nello studio delle politiche industriali per  i  sistemi
locali   di  imprese  al  fine  di  approfondire  le  caratteristiche
socio-economiche delle aree distrettuali.