Art. 8.
                              Priorita'
 
  1. Nel caso di presentazione di piu' proposte di progetto  e  delle
relative   richieste  di  finanziamento,  costituiscono  elementi  di
priorita':
   a) la collocazione del distretto in tutto o in parte in  aree  non
ammissibili  ad  altri interventi di politica industriale comunitaria
riferiti a specifiche aree territoriali e settoriali;
   b) il parere favorevole del Comitato di distretto;
   c) gli effetti occupazionali diretti previsti  in  relazione  alla
attuazione del progetto;
   d)  il  grado  di coinvolgimento e di partecipazione delle imprese
locali e gli effetti diffusivi dell'intervento nel territorio;
   e) il carattere innovativo degli interventi previsti dal progetto;
   f) il contributo ai processi di internazionalizzazione del sistema
produttivo derivante dall'attuazione del progetto.
  2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, puo' stabilire
con  propria  deliberazione,  ulteriori  priorita'  ovvero   indicare
obiettivi  ulteriori  rispetto  a  quelli  elencati  nell'articolo 5,
riferibili in ogni caso ad interventi di politica industriale  locale
aventi  comunque  le  finalita'  indicate all'articolo 4. Le suddette
indicazioni  valgono  per  i  progetti  presentati  a  partire  dalla
scadenza   successiva  alla  data  di  pubblicazione  sul  Bollettino
ufficiale della Regione della predetta  deliberazione  del  Consiglio
regionale.