Art. 8. Priorita' 1. Nel caso di presentazione di piu' proposte di progetto e delle relative richieste di finanziamento, costituiscono elementi di priorita': a) la collocazione del distretto in tutto o in parte in aree non ammissibili ad altri interventi di politica industriale comunitaria riferiti a specifiche aree territoriali e settoriali; b) il parere favorevole del Comitato di distretto; c) gli effetti occupazionali diretti previsti in relazione alla attuazione del progetto; d) il grado di coinvolgimento e di partecipazione delle imprese locali e gli effetti diffusivi dell'intervento nel territorio; e) il carattere innovativo degli interventi previsti dal progetto; f) il contributo ai processi di internazionalizzazione del sistema produttivo derivante dall'attuazione del progetto. 2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, puo' stabilire con propria deliberazione, ulteriori priorita' ovvero indicare obiettivi ulteriori rispetto a quelli elencati nell'articolo 5, riferibili in ogni caso ad interventi di politica industriale locale aventi comunque le finalita' indicate all'articolo 4. Le suddette indicazioni valgono per i progetti presentati a partire dalla scadenza successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della predetta deliberazione del Consiglio regionale.