Art. 2.
                          Principi generali
 
  1.  L'attribuzione  di  funzioni  di  amministrazione  attiva  alle
province  e  ai  comuni  comprende  anche  le  potesta'  sanatorie  e
connesse.
  2. In casi particolari, motivati da eccezionali esigenze, quando le
funzioni di amministrazione attiva sono esercitate dalla  regione  ai
sensi  dell'art.  4,  comma  2 della L.R. 19 luglio 1995, n. 77 perle
attivita' istruttorie relative alla loro applicazione la regione puo'
avvalersi degli enti locali di cui alla L.R. n. 77/1995,  secondo  la
procedura  dettata  dall'art.  9,  comma  4  della  medesima  L.R. n.
77/1995.
  3.  Restano  comunque   di   competenza   regionale   le   potesta'
sanzionatorie  relative  alle  infrazioni  amministrative ascrivibili
agli enti di cui ai precedenti commi.
  4.  I   proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative spettano all'ente competente alla loro applicazione.
  5.  Le  risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni non sono
soggette a vincolo di destinazione.