Art. 2. Principi generali 1. L'attribuzione di funzioni di amministrazione attiva alle province e ai comuni comprende anche le potesta' sanatorie e connesse. 2. In casi particolari, motivati da eccezionali esigenze, quando le funzioni di amministrazione attiva sono esercitate dalla regione ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 19 luglio 1995, n. 77 perle attivita' istruttorie relative alla loro applicazione la regione puo' avvalersi degli enti locali di cui alla L.R. n. 77/1995, secondo la procedura dettata dall'art. 9, comma 4 della medesima L.R. n. 77/1995. 3. Restano comunque di competenza regionale le potesta' sanzionatorie relative alle infrazioni amministrative ascrivibili agli enti di cui ai precedenti commi. 4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative spettano all'ente competente alla loro applicazione. 5. Le risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni non sono soggette a vincolo di destinazione.