Art. 3. Delega transitoria di funzioni 1. In attesa del complessivo riordino delle funzioni, da effettuarsi a norma dell'art. 2 della L.R. n. 77/1995, le potesta' sanzionatorie di cui alle successive lettere a) e b), esercitate dalla regione ai sensi della legislazione vigente, sono delegate secondo la seguente ripartizione: a) alle province sono delegate le potesta' sanzionatorie di cui alle L.R. 27 giugno 1994, n. 48, "Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore"; e L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, art. 37, come integrato dall'art. 1 della L.R. 13 aprile 1995, n. 59 concernente le violazioni del sistema regionale delle aree protette; b) ai comuni sono delegate le potesta' sanzionatorie di cui alle leggi regionali: 1) L.R. 4 maggio 1989, n. 25 "Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale"; 2) L.R. 21 dicembre 1992, n. 58 "Norme in materia di vigilanza e controllo igienico, sanitario e annonario dei prodotti ittici"; 3) L.R. 6 settembre 1993, n. 67 "Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio"; 4) L.R. 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animi d'affezione e la prevenzione del randagismo"; 5) L.R. 18 aprile 1995, n. 69 "Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura". 2. I proventi derivanti dall'esercizio delle potesta' sanzionatorie di cui al comma 1 sono introitate direttamente dagli enti ivi indicati, rimanendo acquisiti ai rispettivi bilanci a titolo di finanziamento delle funzioni delegate.