Art. 3.
                   Delega transitoria di funzioni
 
  1.  In  attesa  del  complessivo  riordino   delle   funzioni,   da
effettuarsi  a  norma  dell'art. 2 della L.R. n. 77/1995, le potesta'
sanzionatorie di cui alle successive  lettere  a)  e  b),  esercitate
dalla  regione  ai  sensi  della  legislazione vigente, sono delegate
secondo la seguente ripartizione:
   a)  alle  province  sono delegate le potesta' sanzionatorie di cui
alle L.R. 27 giugno 1994, n. 48, "Norme in  materia  di  circolazione
fuori  strada  dei  veicoli  a motore"; e L.R. 16 gennaio 1995, n. 5,
art. 37, come integrato dall'art. 1 della L.R. 13 aprile 1995, n.  59
concernente le violazioni del sistema regionale delle aree protette;
   b) ai comuni sono delegate le potesta' sanzionatorie di  cui  alle
leggi regionali:
   1)  L.R. 4 maggio 1989, n. 25 "Disciplina per l'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del
canone sociale";
   2) L.R. 21 dicembre 1992, n. 58 "Norme in materia di  vigilanza  e
controllo igienico, sanitario e annonario dei prodotti ittici";
   3)  L.R. 6 settembre 1993, n. 67 "Norme in materia di trasporto di
persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio";
   4) L.R. 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione  dell'anagrafe
del  cane,  la  tutela  degli  animi d'affezione e la prevenzione del
randagismo";
   5) L.R. 18 aprile 1995, n. 69 "Norme per l'esercizio, la tutela  e
la valorizzazione dell'apicoltura".
  2. I proventi derivanti dall'esercizio delle potesta' sanzionatorie
di  cui  al  comma  1  sono  introitate  direttamente  dagli enti ivi
indicati, rimanendo acquisiti  ai  rispettivi  bilanci  a  titolo  di
finanziamento delle funzioni delegate.