Art. 4. Applicazione 1. Le norme della presente legge si applicano per le violazioni connesse successivamente alla sua entrata in vigore. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge dalla Regione Toscana. Firenze, 10 aprile 1997 MARCUCCI (incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale l'11 marzo 1997 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 5 aprile 1997.