Art. 4.
                            Applicazione
 
  1.  Le  norme  della  presente legge si applicano per le violazioni
connesse successivamente alla sua entrata in vigore.
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetta di osservarla e farla
osservare come legge dalla Regione Toscana.
   Firenze, 10 aprile 1997
                              MARCUCCI
          (incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio  regionale  l'11
marzo  1997  ed  e'  stata  vistata  dal Commissario del Governo il 5
aprile 1997.