Art. 10.
                 Artigianato e mestieri tradizionali
 
  1. Le Comunita' montane promuovono e sostengono lo  sviluppo  delle
attivita' artigianali e dei mestieri tradizionali da considerare come
espressione  tipica  della  montagna lucana e definiscono, sulla base
delle direttive regionali e nell'ambito della propria programmazione,
le azioni da realizzare, individuano i soggetti  pubblici  e  privati
interessati,  gestiscono  i  finanziamenti  messi  a disposizione per
attuare gli interventi.
  2. La Giunta regionale, entro un anno dalla entrata in vigore della
presente  legge,  sentita  la  competente   commissione   consiliare,
determina  i settori artigianali ed i mestieri tradizionali di cui al
presente  articolo  e  individua  in  questo   contesto   le   azioni
promozionali  e  di  sostegno  alla  commercializzazione  di  cui  al
precedente art. 9.