Art. 10. Artigianato e mestieri tradizionali 1. Le Comunita' montane promuovono e sostengono lo sviluppo delle attivita' artigianali e dei mestieri tradizionali da considerare come espressione tipica della montagna lucana e definiscono, sulla base delle direttive regionali e nell'ambito della propria programmazione, le azioni da realizzare, individuano i soggetti pubblici e privati interessati, gestiscono i finanziamenti messi a disposizione per attuare gli interventi. 2. La Giunta regionale, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali di cui al presente articolo e individua in questo contesto le azioni promozionali e di sostegno alla commercializzazione di cui al precedente art. 9.